L’arresto delle Sezioni Unite n. 22437/2018 ha chiarito che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis, quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza, di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi del primo comma della norma, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Questa indagine riguarda la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti.
Più precisamente, era demandata alla Corte di merito la verifica, attraverso la causa concreta (ovverosia, lo scopo pratico, la sintesi degli interessi che lo stesso contratto è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato), del fatto che l’assetto di interessi pattuito fosse lecito, ovvero non lesivo degli interessi delle parti tutelati dall’ordinamento, ed adeguato agli interessi in concreto avuti di mira dai contraenti, dato che l’emersione di un palese squilibrio dell’assetto sinallagmatico si presta a essere interpretato come indice di carenza della causa in concreto dell’operazione economica.
Questa verifica non era intesa a garantire l’equilibrio economico delle prestazioni, che costituisce un profilo rimesso all’autonomia contrattuale, ma ad indagare «con la lente del principio di buona fede contrattuale” se lo scopo pratico del regolamento on claims made presentasse un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, “giacché nel contratto di assicurazione contro i danni la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato attraverso criteri di calcolo attuariale».
La Corte di merito, nel fare applicazione di questi principi, ha ravvisato l’esistenza di una causa in concreto, perché la delimitazione del rischio assicurato attraverso la clausola in parola corrispondeva allo scopo pratico di non lasciare l’assicuratore per lungo tempo nell’incertezza in merito alle conseguenze economiche di una polizza.