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Nota a ACF, 4 luglio 2023, n. 6662.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Oggetto della domanda è la contestata mancata comunicazione da parte dell’Intermediario in fase di sottoscrizione di quote di OICR con modalità piano di accumulo (PAC) dei costi fissi applicati al versamento iniziale, nonché di quelli mensilmente addebitati in occasione dei singoli versamenti. L’operatività contestata risulta essere stata realizzata nel vigore del Reg. Intermediari n. 20307/2018.

Con riferimento alla mancata informazione preventiva sulle commissioni che parte ricorrente avrebbe dovuto corrispondere per la sottoscrizione degli strumenti in lite, assumono rilievo le seguenti previsioni:

art. 36, comma 2, del Reg. Intermediari, ai sensi del quale “gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni si riferiscono: […] d) ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell’eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti di terzi”;

art. 50 del Reg. 2017/565/UE – richiamato dall’art. 36, comma 3, del Nuovo Regolamento Intermediari – che declina in modo dettagliato i requisiti che l’intermediario deve rispettare nella fornitura delle “informazioni sui costi e sugli oneri connessi” i quali devono essere resi in forma aggregata e che con riguardo agli OICR al paragrafo 4 è previsto che “In relazione alla comunicazione dei costi e degli oneri relativi ai prodotti che non sono inclusi nel documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) degli OICVM, le imprese di investimento calcolano e comunicano tali costi prendendo contatti, per esempio, con le società di gestione degli OICVM per ottenere le informazioni pertinenti”;

art. 51 del Regolamento (UE) 2017/565 – anch’esso richiamato dall’art. 36, comma 3, del Nuovo Regolamento Intermediari – il quale prevede che “le imprese di investimento che distribuiscono quote di organismi di investimento collettivo o PRIIP informano i clienti degli altri costi ed oneri associati relativi al prodotto che potrebbero non essere stati inclusi nel KIID degli OICVM o nel KID dei PRIIP, così come dei costi e oneri relativi alla loro prestazione di servizi di investimento con riguardo allo strumento finanziario in questione”;

considerando 78 della Direttiva 2014/65/UE, il quale prevede che, “quando informazioni sufficienti per quanto riguarda i costi e gli oneri connessi o i rischi riguardanti lo strumento finanziario stesso sono fornite in conformità di un’altra normativa unionale, tali informazioni sono considerate adeguate ai fini della fornitura di informazioni ai clienti a norma della presente direttiva. Tuttavia, le 6 imprese di investimento o gli enti creditizi che distribuiscono tale strumento finanziario dovrebbero informare i loro clienti anche in merito a tutti gli altri costi e oneri connessi alla loro prestazione di servizi di investimento in relazione allo strumento”.

– “Questions & Answers on MiFID II and MiFIR investor protection topics”, pubblicate dall’ESMA a dicembre del 2016, alla Sezione 9, “Information on costs and charges” all’answer 10 con riferimento agli strumenti sottoposti alla disciplina UCITS prevede che “While the UCITS KIID provides information on the costs and charges of UCITS (or non UCITS, when applicable) with regard to ongoing charges (e.g. management fees), one-off charges (e.g. entry and exit charges) and incidental charges (e.g. performance fees), not all costs items are included therein. For instance, the UCITS KIID does not include information on the transaction costs a UCITS incurs when trading. An investment firm should however disclose all costs, including all costs of the financial instruments”.

Ebbene, dal quadro normativo sopra richiamato emerge in modo univoco che con riferimento ai costi e agli oneri il KIID UCITS è mezzo idoneo a far ritenere congruamente assolti gli obblighi informativi, ma ciò solo laddove tale documento riporti un quadro informativo dettagliato e completo. Il che non può dirsi avvenuto nella specie, in quanto risultano indicate solo le spese di sottoscrizione del 3%. Invero, nel documento chiave non sono precisate le ulteriori spese di sottoscrizione della SICAV qualificate dal ricorrente genericamente come “diritti fissi”, ma che il resistente sostiene essere oneri connessi all’esercizio dell’attività di intermediazione dei pagamenti. L’intermediario, in ogni caso, afferma di aver informato il cliente di tali oneri, i quali erano indicati nella sezione c) dell’allegato al modulo di sottoscrizione dell’OICR. Tale documentazione insieme al KIID (secondo la ricostruzione dell’intermediario) era stata messa a disposizione nell’area riservata di home banking prima della sottoscrizione del fondo e tale affermazione non sembra comunque contestata dalla ricorrente, la quale si duole più che altro dell’inidoneità di tale documento ad informarla sui costi. Al riguardo, infatti, rileva che nella documentazione richiamata dall’intermediario e financo nel prospetto non vi era alcun riferimento ai contestati costi fissi. La censura appare fondata.

Difatti, dall’esame dell’estratto dell’allegato al modulo del ricorso in cui, secondo l’intermediario, sarebbe stata resa l’informativa sui costi contestati, emerge che la rappresentazione dei costi non può dirsi conforme alla disciplina di settore sopra richiamata, in quanto non consente all’investitore di rendersi conto né dell’entità delle commissioni dovute, né in ogni caso dell’effetto cumulativo dei costi sulla redditività dello strumento come richiesto dalla normativa europea.

Con riferimento al primo aspetto, infatti, i “diritti fissi” effettivamente applicati non solo vengono indicati come eventuali (“può vedersi imputare”), ma comunque essi non sono esattamente determinati, essendo solo previsto un costo massimo. Ma, soprattutto, per il sottoscrittore non era comunque facilmente comprensibile quale fosse, tra i sette soggetti indicati nell’allegato, quello incaricato dei pagamenti, non essendo tale informazione neanche per relazione evincibile dalla documentazione consegnata alla ricorrente. In ogni caso, risulta dirimente la stessa indicazione contenuta in chiusura del paragrafo, dove espressamente si prevede che debbano essere i soggetti collocatori (quindi, l’odierno intermediario) a informare i clienti sulle specifiche commissioni, costi ed oneri dovuti entro i limiti indicati nella tabella.

L’intermediario non ha adeguatamente provato di aver fornito tale informativa, potendo la ricorrente legittimamente ritenere che il soggetto collocatore avesse, poi, deciso di non applicare i contestati costi fissi. Come già rilevato, inoltre, l’intermediario ai sensi della nuova disciplina su “costi e oneri” prevista da MiFID II, su cui la Consob ha emanato uno specifico richiamo di attenzione in data 28 febbraio 2019, avrebbe dovuto esplicitare in modo incondizionato, chiaro ed esplicito, alla cliente ex ante le informazioni sui costi anche in forma aggregata, quindi sommando tali costi con quelli di sottoscrizione del 3%, per consentirle di prendere adeguata contezza del costo totale dell’investimento e del suo effetto complessivo avuto riguardo al rendimento atteso.

In conclusione, il Collegio ritiene che l’intermediario non abbia assolto all’onere di dimostrare di avere adempiuto ai propri obblighi informativi in relazione ai costi e agli oneri connessi alla sottoscrizione dello strumento oggetto del ricorso.

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