Nota a ABF, Collegio di Bari, 27 aprile 2023, n. 3966.
Massima redazionale
La controversia in esame concerne il mancato rimborso di un buono fruttifero postale cartaceo, in ragione dell’intervenuta prescrizione e, pertanto, propone la questione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale dei BFP. Il BFP in esame contiene la dicitura “a termine” e la data di emissione, mentre sul retro è presente un’etichetta recante la serie di appartenenza CD e l’espressa indicazione che “l’importo aumenta del 30% dopo 6 anni e del 60% dopo 10 anni”.
Ciò premesso, i BFP “a termine” appartenenti alla serie “CD” erano stati istituiti con D.M. del 22 febbraio 2000 (emessi nel periodo compreso tra il 05/03/2000 ed il 15/07/2000); l’art. 4 del suddetto decreto prevede che tali BFP “hanno la durata di sei o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 30 per cento o al 60 per cento del capitale sottoscritto”. Con riferimento alla prescrizione, l’art. 8 del D.M. 19/12/2000 ha stabilito il principio generale secondo cui “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Sull’individuazione del dies a quo ai fini del computo della prescrizione, secondo l’orientamento condiviso, il principio espresso dal Collegio di Coordinamento[1] (che, con riferimento ai buoni appartenenti alla serie AA2 (con scadenza settennale), ha stabilito che la data di scadenza deve essere individuata nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione), può essere esteso ad altre tipologie di buoni (nello specifico ai buoni della serie AD, AE, CC) in quanto prevalgono le condizioni riportate sul titolo, senza tener conto di quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 19/12/2000.
Senonché, nel caso di specie, non risulta riportata sul buono la dicitura secondo cui l’avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione “a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno in cui cessa la fruttuosità”; per tale ragione, il Collegio aderisce al proprio orientamento secondo il quale il dies a quo per la prescrizione deve essere individuato nella data di scadenza puntuale del titolo[2]. Nel caso in esame il buono è stato emesso il 03/07/2000 e ha una durata massima di 10 anni, quindi il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione si calcola dal 03/07/2010 e la prescrizione decennale si è compiuta il 03/07/2020.
Con riferimento alla proroga dei termini prevista in occasione dell’emergenza pandemica si evidenzia che l’art. 34, comma 3, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 77, ha disposto che “I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza”. La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha “dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
In relazione al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è intervenuto:
– l’art. 72 del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13/10/2020, n. 126, secondo cui: “1. Le disposizioni (…) di cui agli articoli 33 e 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020”;
– l’art. 19 del D.L. 31/12/2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/2021, n. 21, secondo cui: “1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021”; l’allegato 1 indica espressamente l’articolo 34 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020;
– l’art. 11 del D.L. 22/04/2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17/06/2021, n. 87, secondo cui: “1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021 […]”; l’allegato 2 indica espressamente l’articolo 34 del D.L. 19/05/ 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.
Sul sito internet dell’odierna convenuta è stata data una comunicazione al pubblico secondo cui, per effetto delle norme speciali emanate in risposta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i BFP cartacei, il cui termine di prescrizione fosse scaduto nel periodo 1 febbraio 2020 – 31 luglio 2021 erano esigibili fino al 30 settembre 2021.
Al riguardo, si osserva che, nel caso di specie, il reclamo è del 10/06/2022, successivo rispetto allo scadere della suddetta proroga dei termini di esigibilità (e tanto, sulla scorta di una ricostruzione della proroga dei termini di esigibilità prevista dalla normativa emergenziale COVID- 19 dei BFP scaduti nel periodo 1 febbraio 2020 – 31 luglio 2021 condivisa da Collegio di Bari, decisione n. 7095/22; Collegio di Milano, decisione n. 7023/22; Collegio di Napoli, decisione n. 6422/22).
Con riferimento alla eventuale mancata consegna del “Foglio Informativo Analitico”, si osserva che la previsione normativa relativa alla consegna del Foglio Informativo risale all’art. 3 del D.M. del 19/12/2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/12/2000, il quale è entrato in vigore successivamente rispetto all’emissione dei BFP in esame. In ordine alla doglianza del ricorrente in ordine alla sua mancata consegna, si richiama in senso adesivo la decisione n. 17814/19 del Collegio di Coordinamento, a mente della quale: “la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione […] Resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l’omissione dell’intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell’inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l’inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l’indubbia negligenza dell’investitore”.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha formulato una domanda di risarcimento dei danni in relazione alla mancata consegna del foglio informativo “pari al capitale investito”. Con riguardo a siffatta domanda, il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto: “quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell’interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell’individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere”[3].
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[1] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, n. 8056/2019.
[2] Cfr. ABF, Collegio di Bari, decisione n. 12084/22.
[3] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, n. 4656/22.
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