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Nota a ABF, Collegio di Palermo, 28 aprile 2023, n. 3991.

Massima redazionale

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) rileva come, in base alle Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, non abbia potere di obbligare l’Istituto a “mantenere i rapporti in essere, come richiesto da parte ricorrente, ma solo accertare l’eventuale illegittimità del recesso da parte dell’intermediario[1].

Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa profili di censurabilità della condotta dell’intermediario nell’esercizio del recesso dal rapporto di conto corrente. Invero, sul piano procedurale, la Banca ha rispettato i termini di preavviso contrattuali e, contestualmente, su quello sostanziale, ha fornito una giustificazione al recesso affermando che il cliente non aveva fatto registrare alcuna movimentazione sul conto, rimanendo questo sostanzialmente inutilizzato fin dall’apertura. Tale circostanza è stata documentata attraverso il deposito di schermate degli estratti conto.

 

 

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[1] V. ex multis ABF, Collegio di Roma, n. 2417/22.

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