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Nota a ACF, 16 giugno 2023, n. 6622.

Massima redazionale

Con precipuo riferimento all’adempimento degli obblighi informativi successivi all’investimento (c.d. obbligo di monitoraggio), il Collegio evidenzia come sia orientamento oramai consolidato quello per cui «non può ritenersi in via generale sussistente in capo all’intermediario, sulla base dell’articolo 21 TUF, un obbligo di monitoraggio continuo dell’andamento degli strumenti finanziari, che può derivare semmai da particolari caratteristiche del prodotto o discendere dalla tipologia di servizio di investimento prestato dall’intermediario (come nella gestione di portafogli e nella consulenza), laddove previsto dal contratto»[1].

Del pari, relativamente alla prestazione del servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, l’ACF ha avuto modo di affermare e ribadire in più occasioni che l’art. 1838 c.c. richiede che il depositario (oltre a custodire i titoli, esigerne gli interessi e i dividendi e curare le riscossioni per conto del cliente) «provveda alla tutela dei diritti inerenti ai titoli». Di talché, è stato affermato il dovere dell’intermediario di fornire al depositante tutte le informazioni relative ad operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari in deposito (aumenti di capitale, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, ecc.) ove utili affinché il depositante possa assumere in piena autonomia e consapevolezza le proprie scelte di investimento (nella specie, la resistente aveva depositato nel fascicolo la comunicazione dell’offerta pubblica di scambio e transazione dei titoli dedotti in lite, unitamente alla nota ricevuta dal soggetto incaricato dell’invio della corrispondenza che attesta la consegna di due comunicazioni agli istanti. Erano, altresì, versate in atti copie di due estratti conto alle date del 31/12/2012, anno di trasferimento delle obbligazioni, e del 31/12/2016, anno precedente a quello della comunicazione dell’offerta pubblica, rappresentativi del valore dei titoli posseduti nel dossier dei due ricorrenti. Ciò posto, ad avviso del Collegio, non sono ravvisabili da parte dell’Intermediario qui convenuto comportamenti violativi delle regole di condotta, atteso che dalla documentazione in atti risulta dimostrata la consegna ai Ricorrenti dell’informativa sull’Offerta Pubblica di Transazione e Scambio, aderendo alla quale essi avrebbero potuto recuperare pressoché integralmente il capitale originariamente investito).

 

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[1] Cfr. ACF, 9 marzo 2023, n. 6393.

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