1 min read

App. Venezia, Sez. I, 2 maggio 2023, n. 971.

di Alessio Buontempo

Praticante Avvocato

La controversia nasce a seguito di ricorso ex art. 702 bis c.p.c presentato dinanzi al Tribunale di Padova con cui il ricorrente conveniva in giudizio la propria Banca chiedendo, in relazione ad un rapporto di conto corrente ordinario ed a due conti anticipi, la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla stessa a titolo di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese non contrattualizzate nonché per illecita applicazione di interessi usurari. La Banca si costituiva eccependo la prescrizione del diritto di ripetizione e l’infondatezza delle domande proposte.

Ad esito del primo grado di giudizio il Tribunale accoglieva parzialmente le pretese del ricorrente e della Banca, in particolare veniva accolta l’eccezione di prescrizione della Banca quanto ai due conti anticipi, rideterminando, di conseguenza, il saldo del conto corrente, condannando la Banca al pagamento della somma cosi rideterminata oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva appello lamentando l’omesso accertamento della prescrizione da parte del Tribunale che affermava non avesse verificato la natura solutoria delle rimesse relative al rapporto di conto corrente, ma piuttosto che avesse “ritenuto che il semplice decorso del tempo, a ritroso dal primo atto di messa in mora, fosse sufficiente a limitare la domanda giudiziale nei termini prescrizionali decennali”. Con secondo motivo il ricorrente censurava la decisione del Tribunale di far riferimento per le verifiche sulla natura solutoria delle rimesse alle risultanze degli estratti conto (c.d. saldo banca) anziché al saldo depurato di tutti gli addebiti illegittimi (c.d. saldo rettificato) conformemente all’orientamento espresso di recente dalla Corte di Cassazione.

La Corte d’Appello nel trattare la causa rileva preliminarmente che l’appellante nelle conclusioni facesse riferimento altresì alla richiesta di riconoscimento degli interessi di cui all’art 1284, co. 4 c.c., e su tale punto la Corte ritiene che la questione non risultasse oggetto di approfondimento nell’atto di appello e nemmeno nelle memorie ex art. 190 c.p.c., sicché non poteva dirsi proposto gravame sul punto. Rileva inoltre che l’ordinanza impugnata non prende posizione sulla giusta misura degli interessi, ma limitandosi a stabilire la restituzione delle somme “oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo”, trattandosi quindi questa di questione attinente l’interpretazione del titolo giudiziale che esula dalla cognizione della Corte. Il primo motivo d’appello viene considerato inammissibile dalla Corte in quanto l’appellante si è limitato ad un generico riferimento alle risultanze della Centrale Rischi della Banca d’Italia, rilevando la mancanza di una concreta verifica sulla esistenza di eventuali rimesse solutorie, senza tuttavia effettuare alcun ulteriore approfondimento per dimostrare la denunciata omissione, in tal senso la contestazione è stata ritenuta non conforme allo schema di cui all’art. 342 c.p.c.

Il secondo motivo d’appello pone la questione dell’applicazione, nelle verifiche sulla prescrizione del diritto di ripetizione delle competenze indebitamente applicate, del saldo c.d. rettificato fatta propria dalla Corte di Cassazione, la Corte richiama un proprio precedente evidenziando che la rideterminazione del saldo del conto corrente costituisce l’operazione che consente di dar risposta alla domanda di ripetizione del correntista e opera su un piano diverso e contrapposto rispetto alla individuazione delle rimesse solutorie. In quanto, del resto, assumere quale saldo iniziale un importo già depurato dagli addebiti illegittimi comporta una riscrittura a posteriori dell’andamento del conto corrente attraverso la modifica di una fato fattuale rappresentato dalle annotazione eseguite dalla Banca nel tempo e che avevano genato l’indebito. La Corte, respinge così il secondo motivo rifaerendosi a quanto già espresso da maggioritaria giurisprudenza di merito che sottolinea che assumere quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi, e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l’effetto della prescrizione e “la rimessa diverrebbe pagamento per le annotazioni stesse che hanno fatto lievitare il saldo in extra fido” finendo per essere impiegata in pagamento delle stesse annotazioni.

Seguici sui social: