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Nota a ACF, 26 maggio 2023, n. 6559.

di Sara Rescigno

Tirocinante ACF

La controversia in esame ha ad oggetto il non corretto adempimento, da parte dell’Intermediario, degli obblighi di condotta su di esso gravanti in relazione alla prestazione di servizi di investimento.

Nel caso di specie, attraverso il ricorso all’Arbitro per le Controversie finanziarie, il Ricorrente e la Cointestataria hanno contestato all’Intermediario: a) il non corretto adempimento degli obblighi informativi sia in relazione all’attività di profilatura sia in merito al profilo di rischio associato agli strumenti finanziari oggetto di acquisto (azioni e/o obbligazioni); b) l’inadeguatezza delle operazioni oggetto di controversia sia rispetto al proprio profilo di rischio sia in ragione dell’eccesso di concentrazione di strumenti finanziari oggetto dell’operazione di investimento; c) l’omessa adozione delle dovute precauzioni organizzative in materia di conflitto di interessi.

Alla luce delle suindicate considerazioni, il Ricorrente e la Cointestataria hanno chiesto all’Arbitro l’accertamento della nullità delle operazioni di investimento ovvero la condanna dell’Intermediario al risarcimento dei danni sofferti da questi ultimi a causa degli inadempimenti.

Il Collegio ha accolto il ricorso e ha condannato l’Intermediario al risarcimento del danno.

In merito al non corretto assolvimento degli obblighi informativi da parte dell’Intermediario, va rilevato quanto segue.

In relazione agli obblighi di informazione passiva[1], l’Arbitro ha constatato l’inidoneità dei questionari di profilatura sottoscritti congiuntamente dal Ricorrente e della Cointestataria, in quanto ritenuti non in grado di raccogliere le specifiche caratteristiche per ogni singolo investitore.
In proposito, concordemente a quanto stabilito dagli Orientamenti dell’ESMA del 6 luglio 2012[2], l’Arbitro ha chiarito che la scelta in merito alla persona che dovrebbe essere oggetto di profilatura può essere il risultato di una specifica negoziazione condotta tra le parti.
L’accordo tra le parti, continua l’Arbitro, non può dirsi raggiunto tramite il modulo contenente le condizioni generali di contratto sottoposto ai clienti e da questi accettato con la sottoscrizione, dal momento che questi ultimi devono avere la possibilità di comprendere le implicazioni da esso scaturenti ed eventualmente condurre una reale negoziazione sul punto.
Inoltre, secondo il Collegio, in ogni negoziazione l’intermediario deve predisporre a monte delle procedure che garantiscano che la scelta di uno solo dei soggetti cointestatari come soggetto di riferimento della profilatura sia compiuta su basi oggettive e razionalmente giustificabili. In mancanza di un accordo e di procedure che presentino i suindicati connotati, l’intermediario non può che essere chiamato a profilare tutti i cointestatari ed a svolgere la relativa valutazione di adeguatezza/appropriatezza tenendo conto, comunque, del profilo più conservativo[3].

Circa il profilo di rischio associato alle azioni dell’Intermediario, invece, il Collegio ha rilevato che la valutazione effettuata dall’Intermediario – che ha riconosciuto ai propri titoli azionari un profilo di rischio medio alla data delle operazioni di investimento – ha suscitato forti perplessità in termini di ragionevolezza.

In particolare, l’Arbitro è giunto a questa conclusione non solo in considerazione del fatto che si trattava di capitale di rischio, ma anche in ragione del fatto che si trattava di strumenti illiquidi, che, in quanto tali, espongono il risparmiatore al rischio di possibile perdita prospettica dell’intero capitale investito e a quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l’investimento in tempi ragionevoli[4].

Tali circostanze hanno comportato anche la violazione, da parte dell’Intermediario, delle prescrizioni contenute nella Comunicazione Consob n. 9019104/2009 relativa ai prodotti illiquidi. L’Intermediario, infatti, non ha considerato illiquidi i propri titoli e ha così implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi ivi presenti.

In merito agli obblighi di informazione attiva[5], il Collegio ha osservato che l’Intermediario non ha fornito elementi atti a dimostrare di aver assolto i propri obblighi informativi, se non in modo meramente formalistico.
In tale occasione, il Collegio – dopo aver richiamato il contenuto di una precedente Decisione resa nei confronti del medesimo Intermediario[6] – ha rilevato che la mancanza di un set informativo veritiero e corretto in relazione al grado di liquidabilità nel tempo degli strumenti: «ha generato un affidamento da parte del cliente in ordine alla possibilità di porre in essere eventuali dimissioni, parziali o totali. […] Un profilo tutt’altro che secondario ove si consideri anche l’ulteriore effetto di concentrazione del portafoglio del cliente in titoli dello stesso intermediario/emittente, per un controvalore […] estremamente significativo».

Con riferimento all’assolvimento del particolare onere informativo stabilito dall’art. 29, comma 1, lett. j) del Regolamento Consob n. 16190/2007 secondo cui gli Intermediari «forniscono ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio […] una descrizione, anche in forma sintetica, della politica seguita dall’Intermediario in materia di conflitti di interessi», il Collegio ha accertato l’Inadempimento dell’Intermediario che non ha provato di aver consegnato al cliente la documentazione idonea a rendere un’informazione specifica al riguardo[7].

Relativamente alla violazione degli obblighi in materia di valutazione di adeguatezza degli investimenti, il Collegio ha rilevato che l’Intermediario non ha considerato le caratteristiche del Ricorrente e della Cointestataria (età avanzata e pensionamento) e ha effettuato una raccomandazione di investimento contraddittoria e fuorviante rispetto alla comunicazione fatta ai medesimi in merito all’inadeguatezza dell’operazione per superamento del livello di concentrazione sul rischio Emittente.

Secondo l’Arbitro, l’Intermediario, proprio in ragione dell’eccesso di concentrazione di strumenti finanziari emessi dal medesimo nel dossier titoli del Ricorrente e della Cointestataria, avrebbe dovuto astenersi dal compiere le suindicate operazioni perché inadeguate.

 

 

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[1] Cfr., Articolo 28, comma 1, lett. a), Regolamento Consob n. 11522 del 1998.

[2] Cfr., ESMA, Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements, del 06.07.2012.

[3] Ex multis, Decisione ACF, n. 2285, del 27.02.2020.

[4] Cfr., Decisione ACF, n. 2342, del 20.03.2020.

[5] Cfr., Articolo 28, comma 2, Regolamento Consob n. 11522 del 1998.

[6] Cfr., Decisione ACF, n. 3690, del 29.04.2021.

[7] Cfr., Decisione ACF, n. 495 del 31.05.2018.

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