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Nota a CGUE, 17 maggio 2023, C-97/22.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito i seguenti principi di diritto: 

L’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e paragrafo 5, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

deve essere interpretato nel senso che:

esso esonera il consumatore da qualsiasi obbligo di pagare le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, qualora il professionista di cui trattasi non gli abbia trasmesso le informazioni di cui a tale articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e tale consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso dopo l’esecuzione di tale contratto.

Ne consegue che il consumatore, che abbia sottoscritto un contratto fuori dai locali commerciali, non essendo stato correttamente informato sul diritto di recesso, sia liberato da qualsivoglia obbligo di pagamento. 

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