Con sentenza n. 260 del 22 marzo 2023, la Corte di Appello di Lecce si è pronunciata sulla natura delle polizze index linked e sulla correlata disciplina dei termini prescrizionali applicabili.
Un privato aveva stipulato con una compagnia assicurativa una polizza qualificata come “polizza vita”. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c. presentato dal cliente, il Tribunale emetteva un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la liquidazione di indennizzo delle somme derivanti dalla relativa polizza. La Compagnia assicurativa, con atto di citazione in opposizione, eccepiva l’avvenuta maturazione del termine prescrizionale biennale proprio della disciplina dei contratti assicurativi. Il Tribunale rigettava l’opposizione. Avverso detto provvedimento la Compagnia Assicurativa proponeva gravame innanzi alla Corte d’Appello di Lecce.
Il Giudice distrettuale ha rilevato che, al di là della denominazione attribuita dalla stessa compagnia assicurativa allo schema contrattuale sottoscritto dal privato, la polizza in esame dovesse essere qualificata come “index linked”, come evincibile dalla nota informativa allegata.
Condividendo il consolidato orientamento giurisprudenziale, tali polizze hanno natura finanziaria, in quanto la componente vita e di investimento risulta preponderante rispetto a quella demografica – previdenziale tipica delle polizze di assicurazioni sulla vita c.d. “tradizionali” di cui all’art. 1882 c.c.
Se con riferimento a quest’ultima tipologia di polizze la somma assicurata è garantita in favore di familiari o di terzi al momento della morte del contraente, sicché il rischio di perdita del capitale è pari a zero, diversamente, nelle polizze a contenuto finanziario l’elemento caratterizzante è il rischio finanziario, che grava sull’assicurato, poiché la compagnia non garantisce la restituzione del capitale versato.
Dalla natura finanziaria delle polizze discende l’inapplicabilità del termine prescrizionale biennale, proprio dei contratti assicurativi, dovendo piuttosto trovare applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Per tali ragioni, la Corte di Appello ha rigettato il gravame, confermando la sentenza del Tribunale e il decreto ingiuntivo che aveva riconosciuto al cliente il diritto di ottenere € 32.220,19 a titolo di liquidazione delle somme derivanti dalla polizza.