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Nota a ACF, 26 settembre 2022, n. 5872.

Con la decisione in commento l’Arbitro per le Controversie Finanziarie affronta il tema relativo alla causa del contratto di Interest Rate Swap, sottoscritto al fine di coprire il rischio di aumento del tasso di interesse di un finanziamento.

Nel caso di specie, il Cliente concludeva con l’Istituto di Credito un contratto di IRS con lo scopo di tutelarsi da un incremento del tasso Euribor 3 mesi, assunto come parametro di riferimento per la determinazione del tasso variabile relativo a un sottostante mutuo ipotecario.

A tal fine, le parti concordavano l’Euribor 3 mesi come tasso parametro per la Banca, mentre per il cliente veniva indicato il tasso fisso allo 0,740.

Senonché, negli anni il derivato – a causa della progressiva riduzione dell’Euribor 3 mesi – si rilevava particolarmente oneroso per il cliente, che decideva quindi di chiederne la chiusura anticipata, subendone i connessi costi.

Proprio in conseguenza della riscontrata sconvenienza del derivato, il Cliente ricorreva all’ACF chiedendo la dichiarazione di nullità del contratto di IRS, deducendo in proposito che al momento della relativa sottoscrizione, tutti gli indicatori prospettici raccolti prevedevano una riduzione progressiva del tasso Euribor 3 mesi, di guisa che il rischio oggetto di copertura prospettato dall’intermediario (i.e. l’incremento del taso Euribor 3 mesi) era, in realtà, inesistente. Donde la nullità del contratto derivato per mancanza di causa.

Sul punto, il Collegio ha osservato[1] che ai fini della valutazione circa la validità dello strumento finanziario, occorre accertare la presenza della c.d. correlazione strutturale tra il derivato e il sottostante finanziamento, intesa «in punto di corrispondenza del tasso di riferimento, della durata dell’investimento e del mutuo e del capitale nozionale».

Ebbene, in presenza di siffatta correlazione strutturale, non è revocabile in dubbio l’attitudine dello strumento derivato a realizzare la funzione di copertura, che quindi non può considerarsi sprovvisto di causa ma, al contrario, pienamente valido ed efficace.

In aggiunta, il Collegio ha rilevato che «non è possibile fondare un giudizio di nullità del derivato facendo leva […] sul fatto che l’Euribor negli anni si sia progressivamente diminuito. Tale argomento […] finisce per confondere giudizio di validità – che va condotto sulla base della considerazione della esistenza o no della cennata correlazione strutturale – con la ben diversa questione della valutazione soggettiva da parte de cliente circa la maggiore o minore convenienza del contratto».

In conclusione, nel caso di cui trattasi l’ACF ha accertato la sussistenza della ridetta correlazione strutturale tra derivato e finanziamento sottostante, respingendo il ricorso presentato dal Cliente.

 

 

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[1] Aderendo all’orientamento già espresso, tra l’altro, con Decisione n. 5017 del 25 gennaio 2022.

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