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Nota a ACF, 27 aprile 2023, n. 6506.

Massima redazionale

Nella specie, è da ritenersi pacificamente accertato che la piattaforma di trading online dell’Intermediario fosse stata interessata da malfunzionamenti, che avevano pregiudicato la possibilità di accedervi da parte del cliente. Pur tuttavia, il Collegio evidenzia come ciò che non consente di determinarsi nel senso dell’accoglimento della pretesa risarcitoria, a titolo di perdita di chance, è la non configurabilità dei necessari parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza: invero, il ricorrente aveva avuto a disposizione un intervallo temporale sufficientemente lungo, per un investitore che opera intraday e su contratti a spiccata vocazione speculativa (quali i CFD), per apportare una modifica al prezzo soglia dello stop loss o, alternativamente, per chiudere la posizione a condizioni più favorevoli di quelle realizzate. Circostanza che elide ogni nesso di causalità tra il fatto occorso e il danno lamentato.

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