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Nota a ABF, Collegio di Napoli, 1 febbraio 2023, n. 984.

Massima redazionale

Nella specie, il ricorrente lamentava l’illegittimo e non motivato blocco dello strumento di pagamento a opera dell’intermediario emittente; in particolare, rilevava che il blocco apposto alla carta fosse durato otto mesi, senza alcuna motivazione, e che la mancata possibilità di utilizzare le somme relative alla carta gli avesse cagionato un danno rilevante (il saldo al momento del blocco era pari a euro 1.700,00).

L’intermediario riferiva di aver provveduto, nelle more, allo sblocco della carta oggetto del ricorso e produceva evidenza contabile attestante l’avvenuto rimborso di € 20,00 quali spese di attivazione del procedimento arbitrale; chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. In sede di controreplica, parte ricorrente insisteva per l’accoglimento della pretesa risarcitoria e delle spese di assistenza difensiva, osservando, nello specifico, che, neanche in sede di controdeduzioni, l’intermediario avesse addotto specifiche ragioni del blocco attuato, non potendo questo essere ricavato dall’evidenza informatica (prodotta in sede di costituzione dall’intermediario), che si limitava ad affermare la presenza di un «uso scorretto», senza tuttavia fornire specificazione di simile (e generica) allegazione. Peraltro, per tutta la durata del blocco, parte resistente non aveva fornito alcuna motivazione, né, tantomeno, inviato alcuna comunicazione al ricorrente.

Il Collegio rileva che dalla documentazione prodotta emerge evidente che la carta, di cui è titolare il ricorrente, fosse rimasta «bloccata» (ovvero, non utilizzabile) per un arco temporale di circa otto mesi e che l’intermediario non avesse mai manifestato le ragioni che avrebbero eventualmente potuto giustificare il comportamento di blocco. Ciò posto, non può essere messo in dubbio che la condotta della banca, che ha reso il conto corrente inutilizzabile da parte del suo titolare, sia illegittima e integri, di per sé, gli estremi di un inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c.

Difatti, trattasi dell’inadempimento di un primario obbligo di prestazione della banca. Secondo quanto indica la norma dell’art. 1852 c.c., nelle operazioni in conto corrente il «correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito». Peraltro, si configura come un inadempimento non meramente transitorio, ovvero incidentale, bensì propriamente duraturo, visto che lo stesso si è protratto per un periodo temporale di circa otto mesi. Per maggiore completezza, va per vero pure osservato che la norma dell’art. 8 delle condizioni contrattuali, se consegna all’intermediario il «diritto di bloccare l’utilizzo della carta al ricorrere di giustificati motivi», subordina questo diritto alla concreta sussistenza di due concorrenti condizioni: Il ricorrere di «giustificati motivi»; l’informativa del titolare del «blocco della carta motivando tale decisione» («ove possibile», così prosegue la clausola predisposta, «l’informazione viene fornita per iscritto o telefonicamente o con gli altri mezzi di comunicazione previsti. Tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della carta o, al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamentari, tempo per tempo vigenti»).

La circostanza, che l’intermediario, dopo avere tenuto bloccata la carta per un ragguardevole periodo di tempo, abbia deciso di rimuovere l’impedimento all’accesso del conto e delle disponibilità ivi rappresentate, non elide evidentemente il danno che si è prodotto medio tempore. Posta la protrazione del periodo di blocco e la misura della somma rimasta per l’effetto non utilizzabile dall’avente diritto, il Collegio ritiene di potere liquidare in via equitativa il danno risarcibile nella misura di 400,00 euro, oltre a interessi legali, dal dì della presentazione del reclamo al saldo.

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