Nota a Trib. Locri, 7 marzo 2023.
La sentenza in esame offre degli spunti interessanti in materia di riparto dell’onere probatorio nelle ipotesi di anatocismo e usura bancaria.
Venendo alle contestazioni sollevate, l’attore (nel dettaglio, una società) – che ha intrattenuto un rapporto di conto corrente con la Banca odierna resistente dal 1998 al 2007 – ha lamentato: a) l’applicazione al proprio conto della capitalizzazione trimestrale di interessi passivi; b) l’applicazione di commissioni di massimo scoperto trimestrali; c) l’applicazione di interessi ultralegali e interessi oltre soglia.
La Banca, tra le questioni avanzate, ha eccepito l’infondatezza della domanda attrice per assenza di prova (mancata produzione del contratto).
Il giudice di prime cure – tenuto conto delle contestazioni sollevate – ha precisato che, in ambito bancario, il riparto dell’onere probatorio dipende dalla tipologia di azione formulata.
Più nel dettaglio, il giudice ha chiarito che, conformemente a quanto stabilito dai giudici di legittimità[1], in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spinta dal correntista solo per contestare la pretesa creditoria senza formulazione di alcuna domanda riconvenzionale di ripetizione dell’indebito, l’onere probatorio di produzione degli estratti conto e del contratto di apertura di credito spetta alla banca.
Diversamente, nel caso di azione di accertamento e di ripetizione promossa dal correntista, l’onere probatorio incombe in capo a quest’ultimo, che dovrà fornire la fonte contrattuale dell’obbligazione e degli estratti conto.
Tale assunto è stato confermato dalla Cassazione con un’ordinanza del 2019[2]. Nell’ordinanza citata, il giudice di legittimità ha infatti precisato che, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che chiede la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l’onere di provare l’esistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca.
Chiarito tale aspetto, in relazione alle domande avanzate da parte attrice per le quali la prova dell’esistenza del dato contrattuale è rilevante, va tenuto conto che la medesima ha proposto un’azione di accertamento e di ripetizione dell’indebito previa sola allegazione degli estratti conto dalla data di costituzione del rapporto (1998) alla chiusura (2007), senza richiedere, nel corso del giudizio e con le memorie ex art. 183, n. 2, c.p.c., copia del contratto.
Secondo un costante orientamento espresso sia dalla giurisprudenza di legittimità[3] che di merito[4], il giudice ha il compito di rilevare anche ex officio la nullità contrattuale, sempreché però la parte abbia fornito la documentazione e formulato le richieste istruttorie idonee a tal fine, soprattutto laddove si contesta la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché le commissioni e le spese indebite per come indicate in citazione. In altri termini, il giudice può accertare d’ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva detto onere, ma non può esercitare d’ufficio attività istruttorie, sopperendo al mancato assolvimento dell’onere di una delle parti, in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte.
Il giudice, dopo aver enunciato le regole del caso concreto operanti in tema di riparto dell’onere probatorio, si è soffermato brevemente sulla contestazione dei tassi usurari.
Parte attrice ha sostenuto che la Banca ha applicato tassi oltre soglia sin dall’inizio del rapporto contrattuale, affermando che per la verifica di usurarietà ex contractu vanno sommati tasso corrispettivo e tasso moratorio[5].
Il giudice adito, dopo aver fatto notare la non attinenza del richiamo giurisprudenziale operato da parte attrice, ha chiarito che in nessun caso può essere autorizzata la somma del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.
Gli interessi moratori, argomenta il giudice, sono dovuti solo in caso di inadempimento e si sostituiscono agli interessi corrispettivi.
La giurisprudenza di merito[6], in sede di individuazione del TEG ai fini della verifica dell’usura originaria o pattizia, ha più volte stabilito che occorre computare tutti i costi aggiuntivi previsti in contratto, sia con riguardo agli interessi corrispettivi sia relativamente agli interessi di mora, ma senza procedere al cumulo e alla sommatoria degli uni e degli altri, attesa peraltro l’ontologica differenza tra interessi corrispettivi e di mora oltre che la normale alternatività degli stessi.
Il fatto che non debba procedersi al cumulo e alla sommatoria degli uni e degli altri tassi di interesse, che sono destinati ad operare in situazione diversificate e ad assolvere a funzioni differenti, è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione[7] con riferimento alle clausole afferenti agli interessi intra fido e gli interessi extra fido nelle aperture di credito in conto corrente.
In tale occasione, la Suprema Corte ha ribadito che, nei finanziamenti erogati nella forma tecnica dell’apertura di credito in conto corrente, il superamento del tasso soglia con riferimento al tasso extra fido non incide sulla spettanza degli interessi convenuti contrattualmente anche per gli utilizzi che si collocano entro i limiti dell’accordato. La sanzione di cui all’articolo 1815 c.c. colpisce la singola pattuizione che prevede la corresponsione di interessi contra legem, e non vi è modo di ritenere che la nullità si comunichi ad altra (valida) pattuizione, anche all’interno della medesima clausola che dispone l’applicazione di un saggio di interesse inferiore al tasso soglia.
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[1] Sul punto, va menzionato l’orientamento espresso dalla Cassazione secondo cui, in tema di ‘‘saldo zero’’, cioè di domanda volta all’azzeramento del saldo iniziale annotato nel primo estratto conto depositato in atti «l’eventuale produzione parziale degli estratti conto, in difetto della produzione del saldo iniziale del conto corrente, può comportare […] la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell’onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio. […] Analogo onere della prova grava […] in capo al correntista ingiunto, qualora nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si limiti a contestare il credito della banca, ma formuli anche una domanda di ripetizione di somme indebitamente versate alla banca» (ex multis, Cass., n. 6195 del 05.03.2020;).
[2] Cfr., Cass., ord., n. 33009 del 13.12.2019.
[3] Ex multis, Cass., n. 3023 del 17.02.2016.
[4] In relazione agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito, il riferimento va a: Tribunale di Salerno, n. 1357 del 11.06.2020; Tribunale di Foggia, n. 580 del 09.03.2021.
[5] L’attore, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 2013, ha ritenuto corretta la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso moratorio al fine di verificare il superamento delle soglie usurarie. In realtà, la corretta interpretazione della pronuncia della Suprema Corte comporta che la somma del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli moratori non è in alcun caso autorizzata perché contraria alla norma e alla logica, considerando che: a) l’interesse moratorio, dovuto in via eventuale in caso di inadempimento, non si somma a quello corrispettivo, ma si sostituisce ad esso; b) la circostanza che il tasso di mora vada applicato sull’intera rata scaduta e non pagata, comprensiva della quota di interesse corrispettivo è in genere contrattualizzata in conformità con l’art. 3 della delibera CICR del 09.02.2000, senza però tradursi sotto un profilo di matematica finanziaria nella somma dei due tassi di interesse.
[6] Ex multis, Tribunale di Roma, n. 3929 del 21.02.2019.
[7] Cass., n. 21470 del 15.09.2017.
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Info sull'autore
Impiegata di primo livello presso la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, in precedenza, tirocinante ACF Consob, si è laureata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con tesi in diritto commerciale. Durante il suo percorso universitario ha conseguito conoscenze specifiche nel settore del diritto commerciale, bancario e dei mercati finanziari. Nelle suindicate materie, è inoltre autrice di pubblicazioni scientifiche