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Nota a Trib. Vicenza, Sez. I, 7 marzo 2023.

Segnalazione a cura dell'Avv. Federico Comba.
Massima redazionale

Nella specie, il giudice vicentino ritiene, in base alla documentazione prodotta in giudizio dalla convenuta opposta e a fronte della specifica eccezione sollevata dagli opponenti, non sufficientemente comprovata la titolarità attiva della cessionaria, in ordine al credito fatto valere nell’azione esecutiva. Invero, tale titolarità non può essere desunta dalla generica e onnicomprensiva descrizione dell’oggetto dei crediti ceduti alla precettante, risultante dal contratto di cessione versato in atti, né, tantomeno, dalla indicazione numerica contenuta nell’allegato dello stesso contratto cessione, che non vale a costituire idonea prova che quest’ultima si sia resa cessionaria della posizione creditoria vantata dalla Banca cedente, nei confronti degli odierni opponenti.

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