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Nota a Trib. Milano, 31 ottobre 2022, n. 8562.

di Sara Rescigno

Tirocinante ACF

Nella controversia presa in esame, la Banca – che ha provveduto a ristorare il proprio cliente e si è surrogata nella sua posizione – ha agito nei confronti dell’odierna convenuta al fine di ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni per inosservanza dei propri doveri derivanti dal contratto di fornitura di servizi telefonici.

In merito all’inosservanza dei doveri contrattuali, il profilo contestato alla convenuta ha ad oggetto l’aver consentito la duplicazione della SIM card intestata al cliente della Banca da parte di terzi non identificati, i quali, attraverso il canale di comunicazione di home banking, hanno disposto due bonifici utilizzando il nome utente e la password del cliente medesimo.

In relazione alle procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile, il giudice ha rilevato che, nel caso di specie, trova applicazione l’articolo 55, comma 7 del D.lgs. n. 239 del 2003, il quale prevede in capo agli operatori di telefonia mobile un obbligo di identificazione degli abbonati e degli acquirenti prima dell’attivazione del servizio. In particolare, in relazione all’obbligo di identificazione dei clienti anche per la mera sostituzione della SIM card, viene in rilievo l’articolo 1, comma 46, L. n. 124 del 2017, che consente l’utilizzo di procedure di identificazione in via indiretta del cliente, anche attraverso l’utilizzo del sistema pubblico dell’identità digitale previsto dall’articolo 64 del codice dell’amministrazione digitale, al fine di consentire lo svolgimento delle stesse per via telematica.

Ciò premesso, la convenuta non ha né allegato, né dimostrato quale attività di identificazione sia stata svolta allorquando è stata chiesta e disposta la sostituzione della SIM card intestata al cliente.

Quanto alla rilevanza causale di tale inadempimento, il giudice ha escluso la portata concausale della condotta della Banca e del cliente rispetto ai propri oneri di custodia del nome utente e della password per accedere al canale di home banking. Secondo il giudice, se la convenuta avesse impedito la sostituzione della SIM card del cliente a sua insaputa, il telefono del cliente avrebbe consentito di intercettare qualsiasi operazione anomala mediante la visualizzazione del codice dispositivo che il sistema della Banca avrebbe dovuto necessariamente inviargli.

In conclusione, la convenuta è stata condannata al risarcimento dei danni nei confronti della Banca.

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