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Nota a Trib. Nocera Inferiore, 27 dicembre 2022, n. 1924.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Con la recente sentenza, il Tribunale campano ritiene infondata l’eccezione in ordine all’anatocismo formulata dall’attore, relativamente al contratto di mutuo con piano di ammortamento c.d. “alla francese”. Invero, sì come evidenziato anche nella consulenza tecnica d’ufficio, per ormai granitica e copiosa giurisprudenza, tale meccanismo è legittimo e non produttivo di alcun fenomeno anatocistico, dal momento che non importa indeterminatezza del tasso, né, tantomeno, automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi: non è, perciò, tout court in contrasto con il divieto di anatocismo, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale e una quota di interessi, calcolata sul capitale residuo; nel suo progredire, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi è via via decrescente.

Considerato che la quota di interessi viene calcolata esclusivamente sul capitale residuo (e non sugli interessi già scaduti), deve parlarsi di interessi semplici e non già di interessi composti, in quanto solo al fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l’interesse composto.

Il meccanismo, quindi, esclude la possibilità che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto finiscano per essere determinati almeno in parte su se stessi, producendo l’effetto anatocistico contestato[1].

Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato alcuno specifico elemento idoneo a ritenere che il piano di ammortamento specificatamente concordato fosse viziato da anatocismo, né, come già rilevato, il CTU ha rilevato alcunché sul punto.

[1] Cfr. ex multis Trib. Brescia, Sez. II, 03.10.2019, n. 2635; Trib. Milano, Sez. VI, 27.06.2019, n. 6299; Trib. Roma, Sez. XVII, 14.03.2019, n. 5583; Trib. Parma, Sez. II, 21.02.2019, n. 305; Trib. Livorno, 03.01.2019, n. 5; sul punto, Cass. Civ., Sez. I, n. 11400/2014, per cui «la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia.».

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