Nella fattispecie oggetto del ricorso, l’investitore aveva posto in essere un’articolata operatività, tramite negoziazione a distanza, in prodotti finanziari complessi (segnatamente, opzioni), senza la preventiva sottoscrizione del questionario di profilatura specificamente dedicato a siffatta tipologia di strumenti finanziari.
Al netto dell’asserita bastevolezza dei pop-up generati dalla piattaforma dell’intermediario, a costituire idoneo warning sull’impossibilità di porre in essere la valutazione di appropriatezza di ciascuna operazione, il Collegio, accogliendo parzialmente la doglianza del ricorrente, rileva l’inadempimento degli obblighi informativi, relativamente alle caratteristiche dei prodotti finanziari acquistati, verificatosi in occasioni del compimento di ciascuna negoziazione (protrattesi per un lasso temporale ragguardevole). Inverso, l’intermediario resistente si è limitato ad allegare che il cliente avesse «preso visione, al momento della sottoscrizione del contratto quadro, dell’informativa generale sui rischi implicati dall’operatività in opzioni», senza fornire alcuna prova del corretto adempimento degli oneri informativi, in relazione ai prodotti oggetto della concreta operatività contestata. Difatti, la mancata sottoscrizione del questionario di profilatura non può, in ogni caso, ritenersi elemento assorbente, né, tantomeno, escludente gli obblighi gravanti sull’intermediario, specialmente in precipua considerazione della “complessità” del prodotto acquistato (si badi, opzioni). D’altro canto, la dematerializzazione del rapporto bancario (trattandosi, nella specie, di negoziazione a distanza) non può tradursi in un surrettizio depauperamento di tutti quei presidi tutelari posti a salvaguardia degli interessi dell’investitore, specie laddove trattasi di clientela retail e di strumenti finanziari strutturati.