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Nota a Trib. Benevento, 7 luglio 2022, n. 1630.

di Monica Mandico

Mandico & Partners

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Benevento ha statuito che:

1) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte della contestazione specifica di titolarità sostanziale del credito l’onere della prova incombente sull’opposta (attrice in senso sostanziale) impone a questa di provare i fatti posti a fondamento dell’acquisto del diritto fatto valere in giudizio, vale a dire di produrre il contratto di cessione di crediti “in blocco”, ai sensi e per l’effetto della legge n.130 del 30.04.1999, citato in Gazzetta Ufficiale;
2) il contenuto della pubblicità notizia della Gazzetta Ufficiale non rende individuabile il credito oggetto di precetto, atteso che fa riferimento alla cessione dei crediti passati a sofferenza in un certo periodo, indicando la sola tipologia degli stessi, ma non individuandoli specificamente;
3) se pure il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, trattasi pur sempre di una forma di pubblicità notizia, che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gli effetti indicati nell’art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti; ma non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l’atto di cessione, che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito;
4) peraltro la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di contenuto, il quale viene predisposto dalla società cessionaria.

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