Nota a Trib. Taranto, 12 agosto 2022, n.
di Antonio Mazzotta
L’ordinanza del 12 agosto 2022, emessa dal Tribunale di Taranto in seguito a reclamo presentato dalla società avverso l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, ha rappresentato un’occasione per il corretto inquadramento degli interessi nella fattispecie ipotizzata dall’art. 1284 co. 4 c.c. ovvero in quella di cui al co. 4 del medesimo articolo.
All’uopo, si presenta come preliminare la qualificazione, in precedenza operata dalla Corte d’appello, dell’azione proposta dalla società in qualità di ripetizione di indebito. Tale qualificazione impedisce l’applicazione dell’art. 1284 co. 4 c.c. A più riprese, infatti, la Suprema Corte ha «affrontato la questione delle ipotesi cui si riferisce l’art. 1284 co. 4 c.c. esprimendo il principio secondo cui gli interessi ivi previsti riguardano il caso delle obbligazioni pecuniarie che trovano esclusivamente la loro fonte in un contratto i cui obblighi siano rimasti inadempiuti da una delle parti che abbia infondatamente allungato i termini di adempimento resistendo in giudizio alle legittime pretese della controparte».
Neppure risulta riferibile alla fattispecie in esame l’ulteriore principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione[1] che riconosce l’applicabilità dell’art. 1284 co. 4 c.c. anche agli obblighi restitutori. Tale possibilità presuppone, in ogni caso, l’inadempimento di un contratto di cui sia stata pronunciata la risoluzione per colpa di una delle parti. Come già accennato in precedenza, nel caso analizzato l’obbligo restitutorio non trova fonte «nel contratto e nel suo inadempimento ma nell’assenza di valide pattuizioni». Di conseguenza, in simili circostanze, gli obblighi restitutori comportano l’applicazione dei soli interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. e non di quelli maggiori disciplinati dal co. 4.
Il Tribunale, alla luce di siffatte considerazioni, ha confermato l’ordinanza di sospensione che aveva individuato «gravi motivi idonei a sospendere la procedura esecutiva per assenza di un titolo che legittimasse la pretesa di pagamento delle somme precettate».
____________________________
[1] Il riferimento è a Cass. n. 13145/2021.