Nota a ACF, 2 agosto 2022, n. 5734.
Massima redazionale
Nella specie, dalle evidenze in atti, non era possibile ritenere comprovata l’effettiva prestazione di un servizio di natura consulenziale, né, tantomeno, che ciò fosse stato contrattualmente pattuito tra le parti; ne consegue che la Banca fosse tenuta a svolgere unicamente la valutazione di appropriatezza, che, nel caso di specie, aveva avuto esito negativo, nonostante il quale parte ricorrente aveva formulato espressa richiesta di dare comunque corso all’operatività controversa.
Ebbene, in merito a un tale modus procedendi, il Collegio richiama in questa quanto già rilevato in casi consimili; segnatamente: «la doglianza riguardante la mancata comunicazione delle ragioni di non appropriatezza è fondata […] giacché la mancata indicazione dei motivi posti a fondamento di tale valutazione impedisce al
cliente di orientarsi con autentica consapevolezza nel momento in cui è chiamato a
decidere se confermare l’ordine ovvero revocarlo.».
Qui la decisione.