Nota a Cass. Civ., Sez. I, 21 giugno 2022, n. 20069.
Massima redazionale
In tema di contratti bancari, l’apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell’art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993[1].
Qui l’ordinanza.
[1] Cfr. Cass. 13 gennaio 2022, n. 926.