Nota a Trib. Avezzano, 16 giugno 2022.
A cura dell’Avv. Dario Nardone.
Va sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto se la domanda monitoria è stata iscritta a ruolo dal cedente dopo che aveva ceduto il credito, a nulla rilevando la pretesa ultrattività del mandato difensivo conferito dal cedente al proprio difensore; né la costituzione nel giudizio di opposizione del cessionario può sanare il difetto originario dello ius postulandi.
Qui il provvedimento.