Nota a ABF, Collegio di Torino, 14 marzo 2022, n. 4253.
di Donato Giovenzana
Al riguardo, l’ABF ha più volte precisato, che “non può dirsi ricorrente nel nostro ordinamento una sorta di obbligo dell’intermediario ad erogare credito, né tanto meno questo Arbitro può sostituirsi all’intermediario nel valutare la convenienza economica di un’operazione di finanziamento” (in tal senso già ex multis Collegio di Torino, decisione n. 6850/2021). Né, a maggior ragione, l’Arbitro può ad esso sostituirsi nella valutazione del rischio.
Sul punto il Collegio richiama il D.lgs. 231/2007, il quale impone ad alcune categorie di soggetti, compresi gli intermediari di cui all’art. 106 TUB, obblighi antiriciclaggio di diversa natura, tra i quali quelli di adeguata verifica della clientela. Tali obblighi si modulano in base al principio dell’approccio basato sul rischio, in ragione del quale “l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica sono modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente”. Si tratta di un rischio la cui valutazione, all’interno di alcune linee guida fissate dallo stesso Decreto e dalla Banca d’Italia, è lasciata all’autonomia del soggetto obbligato, il quale “esercita responsabilmente la propria autonomia, considerando tutti i fattori di rischio rilevanti” (Banca d’Italia, Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019, Parte I, sezione 1).
Il finanziatore è così chiamato dalla legge alla valutazione ed alla gestione, all’interno dei suoi poteri discrezionali, non solo del rischio creditizio ma altresì del rischio riciclaggio, attività in relazione alle quali l’ABF non può sostituirsi all’intermediario.
In merito poi all’assolvimento dell’onere motivazionale relativo al diniego, parte ricorrente contesta all’intermediario resistente di aver negato il mutuo controverso in assenza di idonea motivazione, essendosi quest’ultimo limitato a far “apodittico” e non meglio specificato riferimento alla normativa anti-riciclaggio. In sede di controdeduzioni la resistente specifica che, essendo le motivazioni del parere negativo “strettamente collegate ai profili di antiriciclaggio, in relazione ai quali sussistono obblighi di riservatezza”, “non poteva (né può) fornire” ai ricorrenti “ulteriori” spiegazioni.
Il Collegio, considerati i poteri discrezionali di cui gode l’impresa nella gestione del rischio, gli obblighi di riservatezza nonché i divieti, penalmente sanzionati, previsti dall’art. 39 D. lgs. 231/2007, richiama sul punto l’orientamento già espresso per il quale ha ritenuto che il riferimento al Decreto antiriciclaggio, operato dall’intermediario che non abbia concluso un’operazione creditizia, deve ritenersi “senz’altro utile a comprendere perché l’esito delle valutazioni condotte dalla banca, nell’ambito della propria autonomia decisionale, non abbiano condotto alla concessione del finanziamento, rappresentando quell’indicazione di carattere generale che il ricorrente ha diritto di ottenere circa le ragioni del diniego di finanziamento” (Collegio di Torino, decisione n. 5983/2020), in sintonia con in principio già espresso dal Collegio di Coordinamento, secondo cui è sufficiente una motivazione di carattere generale, seppur rapportata al caso specifico, circa le ragioni che, nel processo decisionale, hanno portato al diniego di credito (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6182 del 2013).
Il ricorso è stato dunque rigettato.
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