Nota a App. Torino, 28 marzo 2022.
Massima redazionale
Con la recente sentenza in oggetto, la Corte d’Appello di Torino coglie l’occasione per chiarire quali siano l’ampiezza temporale e il contenuto dell’obbligo di consegna, stragiudiziale, della documentazione, ai sensi dell’art.119 TUB. Tale disposizione, che deve essere necessitatamente coordinata con l’art. 2220 c.c. (rispetto al quale non appare derogatoria), prevede testualmente che «[…] Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.». In altri termini, la norma tiene conto dell’obbligo di conservazione limitato al decennio della documentazione inerente all’attività di impresa (previsto dal prefato art. 2220 c.c.): scelta che appare coerente, dal momento che la documentazione inerente ai contratti bancari è portata a conoscenza del correntista nel corso dei rapporti secondo le modalità previste dagli altri commi dell’art.119 TUB e che, quindi, copia dei documenti si suppone (di norma) essere nella disponibilità dei contraenti, sulla base dell’art. 117 TUB.
L’art. 119 TUB pone a disposizione del cliente uno strumento ulteriore per poter richiedere documentazione che, per qualsiasi motivo, non gli è stata consegnata (come invece sarebbe dovuto avvenire) o non è più in suo possesso, pur sempre nel rispetto della normativa che individua il periodo di conservazione obbligatoria delle scritture da parte della Banca e che il legislatore ha ritenuto termine congruo anche per permettere al cliente di tutelarsi da eventuali inadempienze nella consegna di documenti.
Ciò premesso, è quantomeno dubbio che la norma di cui all’art. 119, comma 4, TUB sia riferibile anche alla documentazione negoziale regolante i rapporti tra le parti; segnatamente, non appare logico che la Banca possa non conservare, perché ultradecennale, il contratto su cui si fonda un rapporto (non definito ma) ancora in essere, non sostituito da altre pattuizioni nel corso del rapporto stesso, anche perché questo comunque inciderebbe sulla possibilità di far valere eventuali ragioni di credito dell’Istituto in ipotesi di chiusura del rapporto in sofferenza. Se si esclude, però, l’operatività della disposizione richiamata, la norma di riferimento diventa l’art. 117 TUB; ne consegue che il possesso della documentazione negoziale in capo al cliente, che ne è titolare quanto la Banca, si deve presumere, salva l’allegazione della perdita o della distruzione del documento, nel caso di specie non prospettata né in sede di richiesta alla Banca, ex art.119 TUB, né, tantomeno, nell’ambito del successivo giudizio, ex art. 702bis c.p.c.
La richiesta di consegna riferita alla documentazione negoziale iniziale è stata effettuata sul presupposto di un obbligo di consegna da parte della Banca che, però, c’è al momento della stipula, non nel corso del rapporto, salvo il ricorrere, appunto, di motivi giustificati che la parte non ha evidenziato. Per quanto riguarda il contratto (e le richieste polizze accessorie), l’art. 119 TUB non si applica, riferendosi lo stesso a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, così come del resto statuito dalla giurisprudenza di legittimità[1].
[1] Cfr. Cass. n. 13277/2018.
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