Nota a ACF, 2 marzo 2022, n. 5153.
di Antonio Zurlo
Sull’asserita assenza di causa dei CFD.
Con la recentissima decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha reputato infondata la censura di nullità delle operazioni in contratti per differenza (cc.dd. “CFD”), per assenza di causa, sulla base dell’assunto della natura speculativa del derivato e della presenza di costi impliciti. A tal proposito, parte ricorrente richiamava la sentenza delle Sezioni Unite intervenuta sul punto[1]. Pur tuttavia, come evidenziato con apposita eccezione dal resistente, il richiamo operato si rivela inconferente nel caso de quo: invero, pur trattandosi di contratti derivati, i CFD sono contratti standardizzati e agevolmente negoziabili, nel caso specifico in contropartita diretta con l’intermediario in qualità di internalizzatore sistematico. La prospettata nullità per assenza di causa più propriamente può evocarsi, invece, a fronte di contratti derivati tailor made, in quanto tali non standardizzati e non negoziabili su un mercato, ma OTC, generalmente strutturati dall’intermediario, che svolge anche il ruolo di emittente, per finalità di copertura da specifici rischi di un finanziamento sottostante quali, tipicamente, il rischio di oscillazione dei tassi.
Sulla necessità di una procedura informatica con funzionalità bloccanti.
Del pari infondata è stata ritenuta la domanda risarcitoria. Invero, le circostanze valorizzate in ricorso, con riferimento all’operato dell’intermediario – resistente, non sono state ritenute dirimenti. Nello specifico, il resistente: a) non risultava aver chiarito quando e con quali modalità avesse reso edotto il ricorrente del superamento della soglia di perdite del 10%, e successivamente dei relativi multipli; b) non avrebbe potuto “limitarsi a rendere possibile l’accesso alla scheda prodotto, ma deve strutturare la propria procedura informatica finalizzata a impartire l’ordine dispositivo con funzionalità eventualmente bloccanti e che impediscono al cliente di impartire l’ordine, se non prima di aver espressamente dichiarato di aver preso visione della scheda prodotto”[2].
Sul reiterato warning tramite pop-up.
Il Collegio evidenzia come sia mancante idonea prova del necessario nesso eziologico, risultando, per contro, per tabulas l’interruzione di quest’ultimo per fatto dello stesso cliente. Invero, il comportamento del ricorrente, nei quattro anni di realizzazione dell’operatività contestata, aveva «incontrovertibilmente interrotto» qualsivoglia nesso di causalità, in quanto, con riferimento alle operazioni valutate come “non appropriate” l’intermediario – resistente ha prodotto in atti esemplificazione dell’avvertenza inviata con apposito pop-up al cliente, prima dell’esecuzione di ciascun ordine, nella quale si legge: «L’ordine non risulta appropriato rispetto al tuo livello di conoscenza ed esperienza, come delineato sulla base delle informazioni che ci hai fornito. Se desideri aggiornare tali informazioni puoi farlo compilando l’apposito questionario nella pagina ‘profilo cliente’. Se intendi procedere comunque con l’Ordine clicca sul pulsante CONFERMA.» Pur a fronte di tale reiterato warning, il ricorrente ha ritenuto, di volta in volta e in piena autonomia, di procedere con l’esecuzione delle numerosissime operazioni qui contestate.
Sulla condotta del ricorrente interruttiva del nesso eziologico.
Peraltro, in senso avvalorativo, la stessa parte ricorrente, pur sostenendo di disporre di scarsa esperienza e conoscenza in materia di strumenti finanziari, aveva inviato richiesta all’intermediario di upgrade a cliente professionale, e, non da ultimo, anche dopo l’invio del reclamo aveva continuato a effettuare operazioni su opzioni.
Qui la decisione.
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 8770/2020.
[2] Cfr. ACF n. 2963/2020.
Nota a ACF, 2 marzo 2022, n. 5153.
di Antonio Zurlo
Sull’asserita assenza di causa dei CFD.
Con la recentissima decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha reputato infondata la censura di nullità delle operazioni in contratti per differenza (cc.dd. “CFD”), per assenza di causa, sulla base dell’assunto della natura speculativa del derivato e della presenza di costi impliciti. A tal proposito, parte ricorrente richiamava la sentenza delle Sezioni Unite intervenuta sul punto[1]. Pur tuttavia, come evidenziato con apposita eccezione dal resistente, il richiamo operato si rivela inconferente nel caso de quo: invero, pur trattandosi di contratti derivati, i CFD sono contratti standardizzati e agevolmente negoziabili, nel caso specifico in contropartita diretta con l’intermediario in qualità di internalizzatore sistematico. La prospettata nullità per assenza di causa più propriamente può evocarsi, invece, a fronte di contratti derivati tailor made, in quanto tali non standardizzati e non negoziabili su un mercato, ma OTC, generalmente strutturati dall’intermediario, che svolge anche il ruolo di emittente, per finalità di copertura da specifici rischi di un finanziamento sottostante quali, tipicamente, il rischio di oscillazione dei tassi.
Sulla necessità di una procedura informatica con funzionalità bloccanti.
Del pari infondata è stata ritenuta la domanda risarcitoria. Invero, le circostanze valorizzate in ricorso, con riferimento all’operato dell’intermediario – resistente, non sono state ritenute dirimenti. Nello specifico, il resistente: a) non risultava aver chiarito quando e con quali modalità avesse reso edotto il ricorrente del superamento della soglia di perdite del 10%, e successivamente dei relativi multipli; b) non avrebbe potuto “limitarsi a rendere possibile l’accesso alla scheda prodotto, ma deve strutturare la propria procedura informatica finalizzata a impartire l’ordine dispositivo con funzionalità eventualmente bloccanti e che impediscono al cliente di impartire l’ordine, se non prima di aver espressamente dichiarato di aver preso visione della scheda prodotto”[2].
Sul reiterato warning tramite pop-up.
Il Collegio evidenzia come sia mancante idonea prova del necessario nesso eziologico, risultando, per contro, per tabulas l’interruzione di quest’ultimo per fatto dello stesso cliente. Invero, il comportamento del ricorrente, nei quattro anni di realizzazione dell’operatività contestata, aveva «incontrovertibilmente interrotto» qualsivoglia nesso di causalità, in quanto, con riferimento alle operazioni valutate come “non appropriate” l’intermediario – resistente ha prodotto in atti esemplificazione dell’avvertenza inviata con apposito pop-up al cliente, prima dell’esecuzione di ciascun ordine, nella quale si legge: «L’ordine non risulta appropriato rispetto al tuo livello di conoscenza ed esperienza, come delineato sulla base delle informazioni che ci hai fornito. Se desideri aggiornare tali informazioni puoi farlo compilando l’apposito questionario nella pagina ‘profilo cliente’. Se intendi procedere comunque con l’Ordine clicca sul pulsante CONFERMA.» Pur a fronte di tale reiterato warning, il ricorrente ha ritenuto, di volta in volta e in piena autonomia, di procedere con l’esecuzione delle numerosissime operazioni qui contestate.
Sulla condotta del ricorrente interruttiva del nesso eziologico.
Peraltro, in senso avvalorativo, la stessa parte ricorrente, pur sostenendo di disporre di scarsa esperienza e conoscenza in materia di strumenti finanziari, aveva inviato richiesta all’intermediario di upgrade a cliente professionale, e, non da ultimo, anche dopo l’invio del reclamo aveva continuato a effettuare operazioni su opzioni.
Qui la decisione.
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 8770/2020.
[2] Cfr. ACF n. 2963/2020.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento.