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Nota a ACF, 3 marzo 2022, n. 5165.

Massima redazionale

 

Con la decisione odierna, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie, con riferimento a una doglianza relativa alla mancata esecuzione degli ordini di vendita, riafferma il principio per cui «mentre è onere dell’intermediario resistente dimostrare di avere agito con tutta la specifica diligenza richiesta, è onere del ricorrente allegare in sede di presentazione del ricorso e in modo sufficientemente circostanziato i fatti posti a fondamento dei comportamenti violativi imputati all’intermediario convenuto. Né, più nello specifico, la mancata esecuzione di ordini di vendita implica necessariamente un inadempimento da parte dell’intermediario, ben potendo essa dipendere da circostanze non imputabili all’intermediario medesimo, quale ad esempio la mancata disponibilità durante il periodo di vigenza dell’ordine di una controparte interessata ad acquistare le azioni, non potendosi rinvenire nell’ordinamento un obbligo giuridicamente rilevante posto in capo all’intermediario medesimo di porsi egli in contropartita diretta»[1].

 

Qui la decisione.


[1] Cfr. ACF, 12 ottobre 2021, n. 4318.

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