4 min read

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 27 dicembre 2021, n. 26041.

di Donato Giovenzana

 

Il ricorrente riferisce di aver versato, in data 19/07/2021, sul proprio conto corrente in essere presso il primo intermediario convenuto (intermediario A), un assegno bancario dell’importo di € 6.540,40, emesso il 18/07/2021 a nome della ditta della propria impresa individuale, previa regolare sottoscrizione per girata in qualità di titolare della citata ditta. Tuttavia, con comunicazione del 22/07/2021, la banca girataria informava che l’assegno era stato «segnalato impagato elettronicamente con motivo: assegno irregolare di girata». Nel contempo, la stessa evidenziava che «In luogo dell’assegno cartaceo impagato, non più restituito in seguito alla digitalizzazione assegni, potrà essere ritirato da Lei presso questa filiale il documento che lo sostituisce ad ogni effetto, denominato Copia Unica Analogica con l’immagine dell’assegno, conforme all’originale informatico e con le informazioni relative al mancato pagamento a partire dal sedicesimo giorno lavorativo dalla data del versamento».

Pertanto, la questione sottoposta all’Arbitro riguarda il mancato pagamento di un assegno bancario, per assunta irregolarità della firma di girata all’incasso, con conseguente richiesta risarcitoria.

In via preliminare l’Abf esamina l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’intermediario B (trattario) per mancanza di preventivo ricorso, che è fondata. Ai sensi delle disposizioni ABF il ricorso all’Arbitro deve essere preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario e deve avere ad oggetto la medesima questione (Banca d’Italia, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. VI, par.1). La mancanza del preventivo reclamo costituisce causa di manifesta inammissibilità del ricorso. Dalla documentazione in atti risulta che il reclamo del 5/8/2021 è indirizzato esclusivamente nei confronti dell’intermediario A (banca negoziatrice). Ne consegue l’improcedibilità del ricorso nei confronti dell’intermediario B, atteso peraltro che il ricorrente neppure formula una domanda riguardante tale convenuto.

Pertanto l’esame del ricorso concernerà le domande presentate contro l’intermediario A.

Nel merito, l’intermediario A eccepisce sostanzialmente il proprio difetto di legittimazione passiva per ogni questione attinente al mancato pagamento degli assegni, essendo intervenuto nell’operazione di incasso in qualità di mera banca negoziatrice.

In senso contrario, tuttavia, i collegi ABF hanno riconosciuto che la banca negoziatrice è tenuta a adempiere agli obblighi di protezione sulla stessa gravanti osservando la diligenza qualificata dell’“accorto banchiere”, e perciò deve compiere un’adeguata verifica della sussistenza dei presupposti del pagamento di un titolo e segnatamente della regolarità formale della girata per l’incasso (Collegio di Napoli n. 9025/2017; Collegio di Roma, n. 16045/21).

Nella vicenda in esame il mancato pagamento dell’assegno è stato determinato dalla circostanza che il ricorrente ha firmato la girata per l’incasso senza apporre la ditta della propria impresa individuale. Si potrebbe discutere sulla validità di una simile girata nel caso di specie, in quanto la sottoscrizione è stata apposta dal titolare della ditta individuale beneficiaria dell’assegno, e pertanto nessuna incertezza poteva sorgere in merito al reale destinatario del pagamento.

Tuttavia, anche ammettendo che il trattario potesse non rifiutare il pagamento del titolo, è nel contempo accertato che la firma del ricorrente sull’assegno risulta irregolare ai sensi dell’art. 11 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge assegni) in quanto “ogni sottoscrizione [dell’assegno] deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga”. Di tale circostanza la banca negoziatrice (intermediario A), in qualità di accorto banchiere, avrebbe dovuto senza dubbio avvedersi e segnalarla immediatamente al girante, onde evitare di esporre il cliente a difficoltà di riscossione del pagamento da parte del trattario, come in effetti è avvenuto.

Tanto a maggiore ragione in quanto la nuova procedura del c.d. check image truncation ha di fatto eliminato la possibilità, invalsa nella prassi precedente, di regolarizzare alcuni elementi formali dell’assegno rifiutato per girata irregolare dalla banca trattaria al fine di effettuare la c.d. seconda presentazione nei termini di legge e ottenere così il pagamento del titolo. Il che rende indispensabile una particolare attenzione dell’intermediario negoziatore nella verifica della regolarità formale dell’assegno presentato per l’incasso. La condotta negligente dell’intermediario A lo espone alla responsabilità per non aver adempiuto correttamente ai suoi obblighi contrattuali nei confronti della ricorrente ex art. 1218 e 1176, 2° comma, c.c. e al conseguente risarcimento del danno.

A riguardo, la ricorrente pretende il versamento dell’intero importo dell’assegno rimasto impagato pari a € 6540,40. Tuttavia, secondo l’orientamento condivisibile dei Collegi dell’Arbitro, il pregiudizio correlato al mancato pagamento di assegni non può essere quantificato in un importo pari al valore facciale del titolo, poiché il mancato incasso dell’assegno imputabile all’intermediario non determina la perdita dell’azione causale del beneficiario nei confronti del traente. Il danno del beneficiario è invece identificabile nella perdita della possibilità di un recupero rapido e con minor dispendio di energie e di oneri economici del proprio credito (cfr. per fattispecie analoghe Collegio di Roma, decisione 6264/2019; Collegio di Milano, decisione n. 6320/2015; Collegio di Milano, decisione n. 8529/2014). Considerato che questo tipo di pregiudizio a carico della ricorrente è ravvisabile nel caso di specie, in mancanza di elementi che ne consentano l’esatta quantificazione è possibile ricorrere – secondo il Collegio partenopeo – alla sua determinazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. in un ammontare pari al 10% del valore indicato nel titolo, dunque in € 654, oltre spese legali liquidate in via equitativa in € 200.

 

Qui la decisione.

Iscriviti al nostro canale Telegram 👇

✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉