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Si ritiene che con la recente evoluzione della disciplina europea in materia di prestazione di servizi di investimento e il conseguente rafforzamento dei presidi di investor protection, gli orientamenti forniti dalla CONSOB nell’ambito delle citate Comunicazioni risultino direttamente o indirettamente assorbiti dalle più ampie e articolate regole dettate dal vigente quadro normativo.

Ciò posto, al fine di agevolare la coerente applicazione della disciplina e di garantire il coordinamento tra la vigente disciplina di derivazione europea e le pregresse letture rese dalla CONSOB, fermo restando il contesto di massima tutela per gli investitori, si intendono revocate le seguenti Comunicazioni:

  • Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009, avente ad oggetto “Il dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi”;

  • Comunicazione n. 0097996 del 22 dicembre 2014, avente ad oggetto “Comunicazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.

 

Qui il comunicato.

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