Nota a ABF, Collegio di Roma, 11 novembre 2021, n. 23149.
di Donato Giovenzana
Espone il ricorrente di essere legale rappresentante del figlio minorenne, e che come tale, in data 11.10.2020, si recava con la moglie presso l’intermediario convenuto per aprire un libretto intestato al figlio sul quale versare un assegno circolare del valore di € 12.052,00, emesso da altro intermediario; si trattava di assegno non trasferibile intestato al minore, corrisposto a titolo di risarcimento danni da parte di una compagnia assicurativa.
Nel versare l’assegno, entrambi i genitori apponevano le loro firme autografe “per girata”, ricevendo rassicurazioni in merito alla disponibilità della somma entro i 15 giorni successivi. Successivamente tuttavia (13-16.11.2020), l’intermediario rappresentava che la negoziazione non era andata a buon fine a causa di irregolarità nella girata, che avrebbe richiesto, accanto alle firme dei genitori, la dicitura “per esercizio della congiunta patria potestà”. L’assenza di tale dicitura determinava il blocco e l’impagabilità dell’assegno, non più recuperabile a seguito della dematerializzazione dei titoli.
Veniva allora richiesta daccapo l’emissione di nuovo assegno alla Compagnia Assicurativa, così che finalmente, in data 29.12.2020, il relativo importo veniva versato sul libretto postale.
Il Collegio ha dovuto preliminarmente, e d’ufficio, vagliare la questione della legittimazione del ricorrente, padre e legale rappresentante del minore beneficiario dell’assegno dedotto in lite.
Rammentato che la rappresentanza dei minori spetta congiuntamente ad entrambi i genitori, quando si tratta di un atto (e quindi di un’azione) di straordinaria amministrazione, e che invece, quando si tratti di atto di ordinaria amministrazione, il potere rappresentativo fa capo, disgiuntamente, a ciascun genitore (art. 320, co. 1, c.c.), l’Abf rileva in particolare quanto previsto dall’art. 320, co. 3, c.c., secondo il quale i genitori non possono “promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi” relativi ad atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, “se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo l’autorizzazione del giudice tutelare”.
Da questo punto di vista, deve allora ritenersi che sussista la legittimazione del ricorrente a promuovere il procedimento de quo, dal momento che esso può ricondursi al novero degli atti di ordinaria amministrazione in quanto – come affermato anche da Cass. civ. n. 7546/2003 (e nella stessa direzione si ricordino altresì Cass., 12/04/1988, n. 2869, e Cass. 28 luglio 1987, n. 6542) – si tratta di atto (azione) “oggettivamente utile alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione”, che ha “un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo”, comportando “un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto”. Da quest’ultimo punto di vista, anzi, può osservarsi che mentre rispetto ad una normale procedura arbitrale, che comporterebbe per il minore anche un rischio di soccombenza e di condanna alle spese legali, la procedura in argomento si caratterizza per escludere del tutto il rischio di tale condanna per il ricorrente, lasciando in ogni caso impregiudicata, anche in caso di soccombenza, la facoltà del ricorrente di adire gli usuali strumenti di tutela giurisdizionale.
Tanto osservato in via pregiudiziale, va nel merito rilevato che è incontestato fra le parti che la negoziazione dell’assegno dedotto in lite non sia andata a buon fine per un difetto nell’apposizione della girata, priva di una sua clausola necessaria; e che, di conseguenza, pur recuperata la somma, ciò abbia comportato per parte ricorrente un ritardo di 58 giorni nell’ottenere la disponibilità della somma, rispetto a quando la si sarebbe potuta avere se la negoziazione del (primo) assegno fosse andata a buon fine.
La responsabilità di un tale ritardo non può che imputarsi all’intermediario negoziatore (cioè parte resistente), fra i cui obblighi di diligenza professionale rientra certamente quello, fra gli altri, di assistere la clientela che si rechi presso l’intermediario stesso per negoziare assegni bancari o altri titoli, se tale tipo operazione sia compreso, come è indiscusso nel caso di specie, fra i servizi contrattualizzati fra le parti.
Stante la natura colposa della condotta tenuta dalla parte resistente nella vicenda in discorso, il Collegio arbitrale ritiene configurabile il danno da mancata tempestiva disponibilità del denaro, se provato come nel caso di specie, risarcibile poi in via equitativa ove il ricorrente non abbia pienamente assolto all’onere probatorio in punto quantum: da questo punto di vista, non possono rilevare le giornate di assenza da lavoro del ricorrente necessarie per gli appuntamenti in filiale (poiché si tratterebbe di un pregiudizio patito in prima persona e non riconducibile al minore rappresentato), ma può rilevare la mancata disponibilità della somma, di una certa consistenza, per assicurare al minore servizi di cui potrebbe aver avuto necessità, come allegato da parte ricorrente.
In questi termini, dunque, l’Abf ritiene che il danno lamentato da parte ricorrente possa essere risarcito nella misura, equitativamente determinata, di € 500,00.
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