Nota a Cass. Civ., Sez. I, 11 gennaio 2022, n. 621.
di Donato Giovenzana
Significativo intervento della Suprema Corte a proposito dell’iniziativa giudiziale posta in essere a seguito del pagamento effettuato da una banca (quale terza pignorata) – in esito alla notifica dell’ordinanza di assegnazione – ma successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato.
Secondo la Cassazione, ai fini dell’individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione, nel caso di pagamento effettuato in favore di un terzo successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore, non si può non tener conto della natura relativa dell’inefficacia prevista della l. fall., art. 44, la quale, pur comportando la nullità degli atti compiuti dal fallito, non opera erga omnes, ma può essere fatta valere soltanto dal curatore, in quanto volta a preservare l’integrità dell’attivo, a salvaguardia della par condicio creditorum.
In assenza dell’iniziativa del curatore, nessun altro soggetto è legittimato a proporre la relativa azione, neppure colui che ha effettuato il pagamento, sicché lo stesso è destinato a rimanere fermo tra le parti, e non può quindi dar luogo all’esercizio dell’azione di ripetizione da parte del solvens: quest’ultimo, infatti, pur rimanendo esposto al rischio di dover adempiere nuovamente in favore del fallimento, non può chiedere la restituzione del pagamento già eseguito in favore del creditore, trovando lo stesso giustificazione in una causa solvendi ancora operante tra le parti.
Soltanto nel momento in cui il curatore faccia valere l’inefficacia di tale pagamento, sollecitando un nuovo adempimento, il pagamento eseguito in favore del fallimento legittima il terzo debitore ad agire per la ripetizione di quello precedentemente effettuato in favore del creditore, da considerarsi ormai privo di causa giustificatrice, per effetto dell’iniziativa assunta dal curatore: ciò comporta, in ossequio al noto principio actio nondum nata non praescribitur, che il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione non può essere fatto decorrere da una data anteriore a quella in cui, a seguito della rinnovazione dell’adempimento in favore del fallimento, il solvens acquista il diritto di agire nei confronti dell’accipiens per la restituzione dell’importo allo stesso corrisposto.
Qui la sentenza.