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Nota a ABF, Collegio di Napoli, 12 luglio 2021, n. 13646.

di Antonio Zurlo

 

 

 

 

 

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si pone senza soluzione di continuità con l’orientamento ormai consolidato, per cui il diritto del cliente di ricevere copia della documentazione contrattuale senza limiti di tempo trovi il proprio fondamento normativo nell’art. 117 TUB e debba essere tenuto distinto dal diverso dovere di informazione della Banca, cui si riferisce l’art. 119, comma 4, TUB. Tale diritto è soggetto al limite temporale, derivante, a seguito dello scioglimento del rapporto, dall’intervenuta prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., non potendo sussistere successivamente alcun diritto azionabile dal cliente, a meno che il cliente non abbia proceduto all’interruzione della prescrizione, dovendo l’intermediario, in tale eventualità, conservare ulteriormente il contratto[1].

L’Intermediario riferisce di aver inoltrato al ricorrente tutta la documentazione disponibile, nonché di voler continuare a effettuare le ricerche negli archivi interni, al fine di soddisfare le pretese del ricorrente; in considerazione di ciò, è indirizzo uniforme della giurisprudenza arbitrale che, nei casi in cui l’intermediario ammetta di non poter produrre la documentazione richiesta (poiché, ad esempio, smarrita), trattandosi di obbligazione di dare una cosa specifica, l’inadempimento in questione abbia carattere definitivo. Il Collegio non può che dare atto dell’estinzione dell’obbligazione di cui trattasi per impossibilità sopravvenuta, ex art. 1257 c.c., per fatto imputabile al debitore[2].

È d’uopo ricordare, con specifico riferimento agli estratti conto, il disposto sia dell’art. 119, comma 2, TUB, per cui «in ordine ai rapporti regolati in conto corrente, l’estratto conto è comunicato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile», sia dell’art. 2220 c.c., per il quale «le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione». Entrambe le disposizioni testé citate prevedono il termine decennale per la conservazione dei documenti. La giurisprudenza di legittimità esclude che gli estratti conto siano sussumibili nella species delle scritture contabili, sull’assunto che queste ultime risulterebbero essere soltanto quelle indicate dell’art. 2214, comma 1, c.c., ossia: il libro giornale ed il libro inventari. Tale orientamento è stato puntualizzato da una parte della dottrina nel senso che gli estratti conto neppure possono considerarsi quali «altre scritture contabili» richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa ai sensi art. 2214, comma 2, c.c., in quanto non è estendibile alle stesse la disciplina processuale dell’efficacia probatoria delle scritture contabili. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1832 e 1857 c.c., l’estratto conto comunicato e non opposto è efficace per entrambe le parti del rapporto, sia in forza della sua tacita approvazione sancita dalla legge, sia in ragione della sua stessa comunicazione. Ciò premesso, l’orientamento in questione esclude la possibilità di applicare agli estratti conto il particolare regime delle scritture contabili e, in particolare, l’art. 2709 c.c. Se ne deduce che l’efficacia probatoria degli estratti conto si deve alla storicità e al contenuto delle operazioni annotate sugli stessi che non possiedono valore di prova diretta dei contratti[3]; onde, «la corretta qualificazione giuridica relativa al rapporto che intercorre tra la banca ed il cliente si sussume, ai sensi dell’art. 1856 c.c., quale rapporto di mandato. Infatti, la banca assume il ruolo di mandataria del cliente e pertanto, ai sensi dell’art. 1713 c.c. è tenuta a rendicontare al cliente le operazioni compiute per suo conto»[4].

Con riferimento al dies a quo relativo alla conservazione degli estratti conto, fermo restando il termine decennale previsto ex lege, la giurisprudenza di legittimità stabilisce che è da prendere in considerazione quale termine iniziale la conclusione del mandato o la chiusura del rapporto di conto corrente[5], tenendo presente che il mandato è un rapporto giuridico unitario quantunque articolato in più atti esecutivi[6]. Va anche ricordato che la Suprema Corte ha più recentemente stabilito[7] che «Nei rapporti bancari in conto corrente – ontologicamente caratterizzati dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente – una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione a carico del correntista di interessi ultralegali, ovvero anatocistici, la banca ha l’onere di produrre gli estratti conto a partire dall’apertura. L’intermediario creditizio non può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’inesistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni. Infatti, non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di provare il credito vantato nei confronti del cliente». Tale impostazione è stata seguita e puntualizzata da una recente giurisprudenza di merito, la quale, movendo dall’esatta premessa che l’art. 119 TUB fornisca un supplemento di tutela al correntista non segnando invece una sua limitazione, ravvisa nella norma testé citata la previsione di due distinti obblighi a carico della banca: la rendicontazione del proprio operato (commi 1 e 2), attraverso (ad esempio) gli estratti conto, non soggetta a limiti temporali; la conservazione della documentazione inerente alle singole operazioni, che invece non può essere opposta trascorsi dieci anni dall’esecuzione dell’operazione stessa.

In questa chiave, la stessa giurisprudenza soggiunge che, già dalla lettura della norma, risulta evidente la distinzione tra i documenti sintetici (menzionati al 1 e al 2 comma dell’art. 119 TUB) e i documenti inerenti alle singole operazioni (menzionati al 4 comma dell’art. 119 TUB); le due categorie sono soggette a una disciplina profondamente diversa, avendo natura giuridica e funzione del tutto distinte: nei documenti sintetici sono raggruppate le operazioni compiute in un determinato periodo, con lo scopo di rappresentare in maniera chiara e sintetica tutti i rapporti di debito/credito tra le parti.

Peraltro, per i rapporti regolati in conto corrente il comma 2 dell’art. 119 TUB espressamente prevede che tale documento di sintesi sia rappresentato dagli estratti conto, che la banca è tenuta a conservare di tali documenti dall’apertura del contratto fino alla sua chiusura. Ciò in quanto, diversamente opinando, il cliente sarebbe privato «del diritto all’informazione e, conseguentemente, significherebbe far venire meno l’obbligo di trasparenza della banca»; di guisa che, secondo tale indirizzo, la limitazione ai dieci anni anteriori costituirebbe previsione specificamente dettata soltanto per i documenti relativi alle singole operazioni[8]. A questo orientamento della giurisprudenza di merito si sono recentemente adeguati taluni Collegi[9], evidenziando che la richiesta degli estratti conto non sia soggetta al limite temporale decennale, poiché tale documentazione costituisce un resoconto delle operazioni del conto; del resto, gli estratti conto neppure «rappresentano la «documentazione inerente le singole operazioni», secondo il disposto del citato art. 119, comma 4, TUB, ma costituiscono, esclusivamente, per il cliente un resoconto sulle movimentazioni di conto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 119 TUB, viene inviato al cliente con periodicità al cliente».

In considerazione dei motivi addotti e della finalità informativa degli estratti conto relativi a un rapporto di conto corrente, per giunta ancora in essere, in parziale accoglimento del ricorso, l’ABF dichiara l’intermediario tenuto a procurare al ricorrente i rendiconti relativi al periodo mancante.

 

 

Qui la decisione.


[1] Cfr. ABF, Collegio di Napoli, n. 18304/2020.

[2] Cfr. ex multis ABF, Collegio di Milano, n. 8318/2020; ABF, Collegio di Bari, n. 6879/2020, per cui l’impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione di consegnare la documentazione contrattuale per il suo smarrimento, in assenza di prova almeno indiziaria di caso fortuito o forza maggiore, non può essere qualificata quale causa non imputabile di estinzione della stessa, trattandosi di “un disservizio che inerisce alla sfera organizzativa e di controllo della banca medesima”; ABF, Collegio di Roma, n. 12048/2018.

[3] Cfr. Cass. 21.07.2009, n. 16971.

[4] Così, Cass. 31.10.2008, n. 26314; Cass. 07.08.2009, n. 18107.

[5] Cfr. Cass. 22.08.1985, n. 4480.

[6] Cfr. Cass. 09.04.1984, n. 2262; Cass. 14.05.2005, n. 1590.

[7] Cfr. Cass. 20.01.2017, n. 1584.

[8] A titolo meramente esemplificativo, copie degli assegni, bonifici, prelievi dello sportello o dei versamenti, non dovendo essere quindi estesa, impropriamente, anche ai documenti sintetici di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 TUB, soprattutto in assenza di un’esplicita volontà legislativa in tal senso. In questi termini, Trib. Napoli, 19.06.2019; Trib. Napoli, 31.01.2019; Trib. Napoli, 21.03.2014; Trib. Bari, 07.10.2020 e Trib. Catania 14.01.2020.

[9] Cfr. ABF, Collegio di Roma, nn. 1045/2020 e 3274/2020.

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