Nota a ACF, 7 giugno 2021, n. 3840.
Redazione
Nella specie, l’intermediario eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancanza di un interesse attuale di parte ricorrente, per avere quest’ultima ancora in portafoglio le azioni oggetto di contestazione.
Secondo il Collegio, l’eccezione de qua non è meritevole di condivisione. Invero, come già rilevato in casi consimili, il danno derivante dall’acquisto inconsapevole di titoli rivelatisi successivamente illiquidi si produce già al momento dell’acquisto degli stessi e ben può essere accertato e quantificato a prescindere dalla possibilità, più o meno remota, di poterli poi effettivamente negoziare[1].
Qui la decisione.
[1] Cfr. ABF, 20.01.2021, n. 3349.