Nota al Trib. Lucca, 7 maggio 2021.
di Antonio Zurlo
Nel caso di specie, parte opponente adduceva, tra i motivi, l’asserita nullità delle fideiussioni dalla stessa sottoscritte, per violazione dell’art. 2, secondo comma, lett. a), della l.n. 287/1990. L’Istituto bancario, costituendosi in giudizio, contestava tali censure, eccependo la mancata prova del collegamento tra intesa “a monte” e contratto “a valle”, sussistendo, in ipotesi, soltanto una nullità parziale, di talune clausole, ex art. 1419 c.c. Negava, inoltre, il carattere fideiussorio della garanzia negando, di conseguenza, l’applicabilità dell’art. 1957 c.c. invocato da controparte.
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A giudizio del Tribunale lucchese, la domanda attorea è infondata. Più nello specifico, la circostanza della pretesa nullità delle clausole nn. 2, 6, 7 e 8 del contratto di garanzia, stipulato dalle parti, per la dedotta violazione della normativa antitrust, non può dirsi ricorrente nella fattispecie, essendo mancante, in concreto, la dimostrazione dell’incidenza dei pretesi vizi sulla scelta delle attrici, tra una pluralità di prodotti bancari concorrenti; del pari non comprovato è l’effetto pregiudizievole dell’intesa concordata con l’Istituto bancario[1], non sussistendo neppure la rigorosa prova del collegamento negoziale tra intesa “a monte” e contratto “a valle”, necessaria ai fini della pronuncia di nullità richiesta.
Da ultimo, con riferimento alla pretesa applicabilità dell’art. 1957 c.c., il giudice rileva che la disposizione codicistica de qua non possa ritenersi operante nella fattispecie in esame, in ragione dell’art. 6 attenzionato, laddove si prevede che i contratti di garanzia siano correlati non tanto alla scadenza dell’obbligazione principale, quanto al suo integrale adempimento, costituendo ciò una deroga espressa alla disciplina del suddetto articolo, che non è, pertanto, applicabile alla fattispecie ora in esame.
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 2207/2005.
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