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Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 18 dicembre 2020, n. 29107.

di Donato Giovenzana

 

Chiaro approdo delle Sezioni Unite in tema di derivati:

  • “l’attribuzione al cliente della qualità di operatore qualificato non esime la banca dall’osservanza degli obblighi imposti dall’articolo 21 e 23 del testo unico della finanza, con la conseguenza che essa banca dovrebbe provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, prova che invece, nel caso di specie, non ha fornito, in mancanza della produzione del contratto sottostante di finanziamento, rispetto al quale l’IRS doveva svolgere funzione di copertura, tanto più che dalla consulenza tecnica espletata era emerso che non risultava comprovata l’idoneità del contratto a svolgere detta funzione e che, anzi, l’IRS aveva una connotazione prevalentemente speculativa;

  • a proposito dell’indisponibilità del documento, a parte la “scarsa verosimiglianza della predisposizione di un IRS di copertura senza l’acquisizione del finanziamento primario oggetto della copertura, si deve ritenere che ove ciò fosse accaduto, la Banca sarebbe stata ugualmente e a fortiori responsabile per aver predisposto uno strumento non adeguato alle finalità che il cliente aveva rappresentato.”.

 

Qui la pronuncia.