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Nota a ABF, Collegio di Milano, 14 agosto 2020, n. 14183.

di Donato Giovenzana

 

Per l’Abf meneghino, quel che occorre stabilire è se il legittimario pretermesso possa considerarsi “successore a qualunque titolo” ai sensi del richiamato art. 119 TUB e, pertanto, vantare titolo all’accesso alla documentazione bancaria riferibile al de cuius anche ai sensi delle citate disposizioni ex artt. 7 e 8 del d.lgs 196/2003.

L’intermediario nega alla parte istante tale diritto, rilevandone il difetto in ragione del fatto che il pretermesso non assume la qualità di erede all’apertura della successione, se non previo esperimento, vittorioso, dell’azione di riduzione (fattispecie non ricorrente nel caso in esame).

Secondo il Collegio milanese, nella decisione della controversia in argomento viene in soccorso la decisione n. 11554/2017 della Cassazione che stabilisce quanto segue:

La richiamata disposizione dell’art. 119, viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza – quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente (“trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”, secondo la formale intitolazione del titolo VI di tale legge) – riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. Come è stato rilevato, con tale norma la legge dà vita a una facoltà che non è soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell’art. 119) e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all’intermediario, per l’appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. Un dovere di protezione idoneo a durare, d’altro canto, pure oltre l’intera durata del rapporto, nei limiti dei dieci anni a seguire dal compimento delle operazioni interessate”.

Nel quadro normativo e giurisprudenziale così ricostruito, il Collegio ABF ritiene che la formulazione del comma IV dell’art. 119 TUB, il quale riconosce il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria sia al cliente, sia a “colui che gli succede a qualunque titolo” (oltre che a “colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni”) debba necessariamente essere intesa in senso ampio, come puntualizzato dalla Suprema Corte nella decisione citata, così da ricomprendere non solo l’erede, ma anche il chiamato all’eredità o comunque chi – come il ricorrente il quale, figlio del de cuius, nel caso di specie assume la posizione dell’erede legittimario pretermesso – possa dimostrare di vantare un’aspettativa qualificata a titolo ereditario. E’ evidente che per l’esercizio di tutta una serie di azioni, diritti e facoltà in capo al chiamato all’eredità, quale ad esempio la scelta se accettare, rifiutare o accettare con beneficio di inventario, sia necessario poter accedere ai dati del defunto così da ricostruirne la situazione patrimoniale.

Il ricorso è stato pertanto accolto.

 

Qui la decisione.