Nota a Cass. Civ., Sez. III, 19 maggio 2020, n. 9198.
di Antonio Zurlo
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione riafferma che il potere del cliente – correntista di chiedere alla Banca di fornire la documentazione inerente al rapporto di conto corrente, tra gli stessi intervenuto, possa essere esercitato, ai sensi dell’art. 119, quarto comma, TUB, anche in corso di causa e attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo[1].
Il titolare di un rapporto di conto corrente ha, consequenzialmente, sempre diritto di ottenere dall’Istituto il rendiconto in parola, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale; di talché, non può senz’altro ritenersi corretta una diversa soluzione, sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., dal momento che non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando surrettiziamente la sua richiesta di documentazione da libera facoltà a onere vincolante[2].
Ove, dunque, siano stati specificati i rapporti di conto corrente di riferimento e la correlata quanto giustificata finalità di tutela, l’istanza istruttoria deve essere accolta.
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. , 11 maggio 2017, n. 11554, con nota di G. Tarantino, Il cliente chiede, la banca deve rispondere: la documentazione contabile va consegnata anche in pendenza di giudizio, in Diritto & Giustizia, fasc. 83, 2017, 12.
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. , 8 febbraio 2019, n. 3875, già commentata in questa Rivista, con nota di M. Lecci, L’esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. prescinde dal 119 TUB, 12 febbraio 2019, https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/02/12/lesibizione-documentale-ex-art-210-c-p-c-prescinde-dal-119-tub/.
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Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it