13 min read

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 23 aprile 2020, n. 8117.

di Antonio Zurlo

 

 

 

 

Le circostanze fattuali.

Due genitori avevano convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la Struttura sanitaria, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della condotta negligente tenuta dal personale sanitario, in occasione dell’assistenza prestata in occasione della gestazione della donna, che aveva condotto alla nascita del figlio con gravissimi postumi permanenti. Si era costituita la Struttura, chiedendo il rigetto della domanda e l’autorizzazione a chiamare in causa le proprie compagnie assicuratrici per la responsabilità civile, al fine di essere manlevata. Quest’ultime, costituendosi, aveva eccepito, in particolare, l’inoperatività delle polizze stipulate, per la presenza nelle stesse di clausole c.d. “claims made”.

L’adito Tribunale, affermata la responsabilità della convenuta Struttura ospedaliera, aveva condannata la stessa convenuta al risarcimento in favore degli attori; per contro, aveva rigettato, per inoperatività delle polizze, la domanda di manleva proposta dalla Struttura. A tal riguardo, il giudice aveva precisato che: 1) la condotta colposa dei sanitari si fosse realizzata nel marzo del 2002, mentre la richiesta risarcitoria era stata formula dalla convenuta, per la prima volta, nell’agosto del 2009; 2) tra la Struttura e le Compagnie assicurative fossero state stipulate due polizze (una efficace per il periodo 1-1-2001/31-12-2001 e rinnovata sino al 31-12-2003, valida per le richieste di risarcimento presentate all’assicurato durante il periodo di efficacia dell’assicurazione “purché il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento sia stato commesso nel medesimo periodo, od anche in epoca antecedente tale periodo ma comunque non prima di tre anni dalla data di perfezionamento del presente contratto”; l’altra, efficace per il periodo dal 31-12-2003 al 31-12-2005, contenente analoga clausola); 3) tra la convenuta e una compagnia assicurativa fosse stata stipulata una polizza, efficace per il periodo 31-12-2005/31-12-2008, rinnovata sino al maggio 2009, valida per le richieste di risarcimento presentate all’assicurato durante il periodo di efficacia dell’assicurazione “a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e anche in data antecedente l’effetto della presente polizza e comunque non prima del 31-12-2000”. Il Tribunale aveva ritenuto non vessatorie le clausole “claims made” contenute nelle tre polizze in questione, atteso che nelle stesse la copertura fosse estesa ai fatti commessi nei tre anni precedenti la data di perfezionamento dei contratti, così ampliandosi l’obbligo di garanzia (c.d. clausola “claims made” con garanzia pregressa); al riguardo, aveva evidenziato che, in tal caso, il sinallagma contrattuale, pur operando sicuramente con minore incisività nel periodo finale di validità della polizza, con riferimento ai comportamenti posti in essere nel relativo arco temporale, continuava, invece, a operare per le richieste di risarcimento relative a condotte verificatesi nel periodo anteriore l’inizio di efficacia della copertura assicurativa.

La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame proposto dalla Struttura ospedaliera. In particolare, il giudice di seconde cure ribadiva la validità e l’efficacia delle clausole “claims made” presenti nelle polizze, ritenendole immuni da censure di vessatorietà e immeritevolezza[1].

Avverso siffatto pronunciamento proponeva ricorso per cassazione la Struttura ospedaliera, affidato a quattro motivi. Le compagnie assicurative resistono con separati controricorsi.

 

I motivi di ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1341, secondo comma, 1917 e 1882 c.c., sosteneva la vessatorietà e, quindi, l’inefficacia della “condizione speciale” (c.d. “claims made”), contenuta in tutte le polizze de quibus, per non essere stata specificamente sottoscritta; ribadiva, inoltre, la validità di tutte le polizze e l’idoneità delle stesse a garantire il sinistro in questione, intervenuto entro il tempo dell’assicurazione, di cui all’art. 1917 c.c.; in particolare, sosteneva la natura di “condizione” della “claims made”, essendo la fornitura della garanzia assicurativa condizionata all’avverarsi di una circostanza (rectius, la richiesta di risarcimento) non gestibile dalle parti, in quanto proveniente da un terzo; nella specie detta clausola limitava l’oggetto del contratto ed era, quindi, da ritenersi vessatoria, rivelandosi, peraltro, derogatoria della disciplina di cui all’art. 1917 c.c., concorrendo ad aggravare la posizione contrattuale dell’assicurato e determinando, in conseguenza, uno “squilibrio” dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; il “fatto” (rectius, la responsabilità dell’assicurato in ordine al “fatto”) costituiva l’oggetto del contratto/polizza, mentre la richiesta di risarcimento doveva ritenersi mera condizione apposta in polizza e non poteva assurgere a “oggetto” contrattuale.

Da ultimo, la ricorrente si doleva che la Corte territoriale avesse ritenuto, in base a mere congetture, l’assicurato consapevole dei meccanismi della clausola “claims made”.

Con il secondo motivo, parte ricorrente, denunziando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1322, secondo comma, c.c., con riferimento specifico a una delle polizze, si doleva che la Corte d’Appello romana, sull’erroneo presupposto che la clausola “claims made” fosse stata voluta dalla Struttura nella consapevolezza della convenienza della stessa, avesse sostenuto la “meritevolezza” della clausola de qua.

Con il terzo motivo, la ricorrente, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, secondo comma, e 1932 c.c., sosteneva che la clausola “claims made”, escludente le richieste postume, fosse immeritevole di tutela, sia in quanto attributiva all’assicuratore di un vantaggio ingiusto e sproporzionato senza contropartita, sia in quanto, del tutto simmetricamente, poneva l’assicurato in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all’assicuratore (facendo dipendere la prestazione di quest’ultimo da un evento futuro e incerto, ovvero la richiesta di risarcimento proveniente da un terzo, non ascrivibile all’assicurato).

Con il quarto motivo, la Struttura ricorrente, denunziando la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentava che la Corte territoriale non si fosse pronunciata in ordine a una delle polizze.

 

Le ragioni della decisione.

A giudizio della Terza Sezione Civile, i quattro motivi sono infondati. Invero, in linea con i più recenti pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità[2], deve essere, in via preliminare, premesso, in termini generali, che, nell’archetipo codicistico dell’assicurazione contro i danni (ex artt. 1882 e 1904-1918 c.c.), si debba inquadrare anche il sottotipo “assicurazione della responsabilità civile”, caratterizzato dalla circostanza che il sinistro (delle cui conseguenze patrimoniali il soggetto assicurato intende traslare il rischio sul garante) sia collegato non solo alla condotta dell’assicurato – danneggiante, ma anche alla richiesta, avanzata dal danneggiato, di risarcimento per la medesima condotta; laddove, infatti, al comportamento asseritamente lesivo non faccia seguito alcuna domanda di ristoro, non sorge alcun diritto di indennizzo e, specularmente, nessun obbligo di manleva.

Tale sottotipo, disciplinato dall’art. 1917 c.c., è improntato al sistema c.d. “loss occurrence” (o “act committed”): in altri termini, la copertura opera con esclusivo riferimento a tutte quelle condotte generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto, indipendentemente dalla data della richiesta risarcitoria. Pur tuttavia, non essendo il prefato art. 1917 c.c. espressamente menzionato dall’art. 1932 c.c., nell’elencazione delle norme inderogabili, questa risulta un modello codicistico “di default”, non intangibile, sicché è, comunque, consentito alle parti (nell’esercizio della loro facoltà di determinazione del contenuto del contratto, ai sensi del primo comma dell’art. 1322 c.c.) di modulare l’obbligo del garante di tenere indenne il garantito; in siffatta discrezionalità contenutistica, deve essere scientemente ricompreso e inquadrato il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola “claims made” (ovverosia, “a richiesta fatta”), caratterizzantesi per il fatto che la copertura assicurativa sia condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato (dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione) nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. “sunset clause”).

Ciò premesso, si assiste a un’ulteriore specificazione. La clausola “claims made”, difatti, può essere:

  • “pura”, ove la copertura assicurativa sia condizionata solo alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente, quindi, dalla data di commissione del fatto illecito;
  • “impura”, se la copertura assicurativa sia condizionata alla circostanza che tanto la denuncia quanto il fatto illecito intervengano nel periodo di efficacia del contratto (con retrodatazione, in alcuni casi, alle condotte poste in essere anteriormente[3].

 

L’asserita vessatorietà della clausola “claims made”.

La Terza Sezione, nella sua rassegna ricognitiva del modello assicurativo de quo, evidenzia, inoltre, che l’inconsistenza della censura di vessatorietà della clausola “claims made”, nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, dal momento che, subordinando l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che sia il fatto illecito che la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto (o, comunque, entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati), non può essere ragionevolmente qualificata come limitativa della responsabilità[4].

A tal riguardo, una clausola può dirsi limitativa della responsabilità, lì dove limiti le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o escluda il rischio garantito, ovverosia elida una responsabilità che, rientrando nell’oggetto del contratto, sarebbe, in sua mancanza, insorta.

La “claims made”, per contro, è da ritenersi limitativa dell’oggetto del contratto, in quanto riguarda il contenuto e i limiti stessi della garanzia assicurativa: il suo inserimento nell’accordo contrattuale concorre a specificare il rischio garantito, con la precipua finalità di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti. In altri termini, la “claims made” perimetra la copertura assicurativa, in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall’epoca in cui sia stata realizzata la condotta lesiva, e, al contempo, stabilisce quali siano (rispetto all’archetipo codicistico, ex art. 1917 c.c.) i sinistri indennizzabili, delimitando l’oggetto del contratto (e non la responsabilità)[5].

 

La meritevolezza della clausola “claims made”.

In ordine alla meritevolezza, il Collegio ribadisce che il modello di assicurazione “on claims made basis, caratterizzato dal descritto meccanismo di operatività della polizza, legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore, non abbia alcuna incidenza sulla funzione assicurativa (e, quindi, sulla causa in astratto del contratto): il contratto assicurativo è, pur sempre, funzionalizzato a indennizzare il rischio dell’impoverimento del patrimonio del soggetto assicurato. Questo modello, ampiamente diffuso nell’ambito del mercato assicurativo (anche internazionale), ha trovato, per giunta, un espresso riconoscimento legislativo[6] ed è, quindi, stato assoggettato a una tipizzazione legale. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si possa imporre un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c. (che presuppone necessitatamente l’aticipità, qui, ormai, insussistente) e, al contempo, la tutela invocabile dal contraente assicurato si spieghi sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della “causa concreta” del contratto (ovverosia, dello scopo pratico del negozio, quale sintesi degli interessi che lo stesso negozio sia concretamente diretto a realizzare), concernendo il rispetto dei “limiti imposti dalla legge”, ai sensi dell’art. 1322, primo comma, c.c.

Tale valutazione può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto (obblighi informativi sul contenuto del contratto) sino a quella più strettamente esecutiva, dell’attuazione del rapporto (facoltà di recesso, da parte dell’assicuratore, al verificarsi del sinistro compreso nei rischi assicurati), con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati. Di talché, deve essere dato massimo rilievo all’equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, occorrendo accertare se vi sia stato un “arbitrario squilibrio giuridico” tra rischio assicurato e premio[7].

 

Le conclusioni della Terza Sezione.

Nel caso di specie, la Corte territoriale, in corretta applicazione dei suesposti principi, aveva ritenuto valide le clausole “claims made” contenute nelle polizze, escludendo, di conseguenza, l’operatività di queste ultime rispetto al sinistro verificatosi. Più nello specifico, i giudici romani avevano correttamente valutato la sussistenza, in entrambe le parti, della consapevolezza sulla specifica operatività delle polizze sottoscritte e avevano escluso sia un uso strumentale della facoltà di recesso, sia un’imposizione del contenuto a opera del contraente forte (valutazioni queste insindacabili in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., implicando questioni di fatto).

Sono del pari inammissibili le doglianze in ordine all’asserita nullità della clausola “claims made”, per violazione del principio di buona fede.

Il Collegio conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.

 

 

 

Qui il testo della sentenza.


[1] Nello specifico, con riferimento a una delle polizze, la Corte territoriale riteneva valida ed efficace la clausola, così come strutturata, anche perché: 1) doveva comunque considerarsi esistente il rischio (la consapevolezza da parte dell’assicurato si aveva solo al momento dell’inoltro della richiesta risarcitoria da parte del danneggiato); 2) la clausola doveva ritenersi diretta a individuare l’oggetto del contratto; 3) le parti avevano valutato, in concreto, la convenienza e l’opportunità di pervenire alla stipulazione di accordi quali quelli in questione (la Struttura, che da anni sottoscriveva garanzie per la responsabilità civile, era infatti ben conscia di come operavano le garanzie stipulate e non vi era alcuna forma di imposizione da parte di un contraente più forte); 4) non era emerso in alcun modo la ragione per la quale la Struttura ospedaliera aveva stipulato, per il periodo successivo al 31-12-2005, una nuova polizza, con diversa compagnia, sicché non poteva ipotizzarsi un uso strumentale della facoltà di recesso da parte della Compagnia; 5) al momento della denuncia dell’evento assicurato (agosto 2009), la polizza non era più operativa. Con riferimento all’altra polizza, la Corte ribadiva la non operatività della stessa, atteso che, sebbene l’evento dannoso (accaduto nel marzo 2002) rientrasse nel periodo retroattivo di copertura (1-1-2001/30-5-2009), la richiesta di danno era stata avanzata nell’agosto del 2009, oltre il termine ultimo di validità della garanzia (maggio 2009); la clausola “claims made” doveva ritenersi (anche in tal caso) non vessatoria e, sebbene carente di una copertura postuma (ovverosia, della possibilità di una denuncia oltre il periodo di efficacia), anche esente dalla censura di immeritevolezza, atteso che oggetto dell’assicurazione non poteva ritenersi l’evento dannoso (rectius, il fatto sinistro-danno), ma il fatto sinistro-denuncia: in tal guisa, ha osservato che, nell’ultimo giorno di validità di una polizza “claims made” possono verificarsi sinistri-denunce afferenti a tutto il periodo pregresso (e, quindi, anche a un fatto storico verificatosi molti anni prima), sicché la copertura offerta dalla “claims made” all’ultimo giorno di validità è assolutamente identica a quella offerta al primo giorno.

[2] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9140, con nota di R. Mugavero, Le Sezioni Unite sulle clausole claims made: punti fermi e nuove prospettive., in Giurisprudenza Commerciale, fasc. 6, 2017, 992. V. anche A. Guarnieri, Le clausole claims made c.d. miste tra giudizio di vessatorietà e giudizio di meritevolezza, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc.4, 2016, 1238B.; Cass. Civ., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22437, con commento di A. Zurlo, Clausole claims made: la meritevolezza cede il posto all’adeguatezza contrattuale, in Diritto.it, 9 ottobre 2018, https://www.diritto.it/clausole-claims-made-la-meritevolezza-cede-posto-alladeguatezza-contrattuale/. V. anche P. Corrias, La sentenza a sezioni unite del 24 settembre 2018 n. 22437. Più luci che ombre., in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc. 2, 2019, 152; C. Boiti, Le clausole claims made tra tipicità e pluralità dei rimedi., in Giurisprudenza Commerciale, fasc. 6, 2019, 1367; M. Summa, Le clausole ‘claims made’ allo scrutinio delle Sezioni Unite, in Diritto & Giustizia, fasc. 166, 2018, 14; G. Miotto, Per le Sezioni Unite la claims made è (sempre stata) «atipica», ma…, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 1, 2019, 0175B; M. Campobasso, Evoluzioni e rivoluzioni nella giurisprudenza in tema di assicurazioni claims made., in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc. 2, 2019, 138.

[3] Nella generalità di casi, trattasi di un biennio o di un triennio.

[4] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9140, v. supra nota 2.

[5] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 7 agosto 2014, n. 17783, in dejure.it; Cass. Civ., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9140, v. supra nota 2.

[6] Il riferimento è, in particolare, all’art. 11 l. n. 24/2017 e all’art. 3, quinto comma, D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in l. n. 148/2011, come novellato dall’art. 1, comma 26, l. n. 124/2017. Dette disposizioni nell’imporre l’obbligatorietà, per le strutture sanitarie, dell’assicurazione per la responsabilità civile, prevedono un meccanismo non legato al “fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione”, di cui al primo comma dell’art. 1917 c.c., stabilendo, per contro, un’operatività temporale della garanzia anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto, purché denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza; in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale, prevedono, inoltre, un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi.

[7] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22437, v. supra nota 2; Cass. Civ., Sez. III, 21 novembre 2019, n. 30309, in dejure.it.