Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 8 novembre 2019, n. 28877.
di Antonio Zurlo 
The account holder must answer specifically deposits, withdrawals, and charges to the current account.
La Sesta Sezione Civile, con l’ordinanza in oggetto, ha statuito l’onere, gravante sul correntista, di contestare specificamente le singole annotazioni in conto corrente.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivatamente ritenuto che l’onere probatorio della Banca resistente fosse stato adeguatamente assolto da quest’ultima con la produzione del contratto di conto corrente e dello “svolgimento integrale del conto”, facendo, poi, applicazione del principio di non contestazione in relazione alle singole poste dell’elaborazione prodotta.
A tal riguardo, la Sesta Sezione rileva che, in applicazione del principio di non contestazione già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità[1], il convenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la “sussistenza dei presupposti di legge” per l’accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica[2].
In tal guisa, il Collegio evidenzia come la decisione impugnata avesse dato corretta applicazione al predetto principio, avendo considerato che “lo svolgimento integrale del rapporto” fosse riproduttivo dei fatti, delle “singole poste” in cui si era sviluppato, ovverosia delle voci concernenti i versamenti, i prelevamenti e gli addebiti per spese operati sul conto con l’indicazione della relativa data, come presumibilmente registrati contabilmente negli estratti conto della banca, fatti sui quali il cliente aveva la possibilità e l’onere di procedere alla contestazione specifica, attesa l’irrilevanza del modello utilizzato per la trascrizione in luogo della riproduzione meccanica degli estratti conto.
Tale conclusione non pare censurabile, considerato, peraltro, che, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la completezza degli estratti conto assolva indubbiamente alla necessità di un accertamento fattuale, la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra correntista e Istituto di credito, ma, al contempo, non costituisca una prova legale esclusiva, dal momento che possono concorrere all’individuazione del saldo finale anche altre evidenze probatorie (non solo documentali), nonché argomenti di prova possono essere enucleati dalla stessa condotta del correntista[3].
La Corte d’Appello ha, quindi, correttamente focalizzato l’attenzione sulle poste, costituenti, come evidenziato, i fatti su cui la Banca aveva fondato la sua pretesa creditoria e che, in quanto tali, avrebbero dovuto essere contestati specificamente dal correntista se controversi; onere, per converso, disatteso, dal momento che unica contestazione è stata mossa relativamente alla presunta condizione di incapacità naturale dello stesso e alla mancata produzione degli estratti conto.
Avendo la Banca indicato i fatti costitutivi del proprio diritto, il correntista avrebbe dovuto contestarli specificamente; non avendo proceduto in tal senso, tali circostanze sono state ritenute giustamente comprovate dalla Corte territoriale, in ossequio al principio di non contestazione.
La correlata questione dell’asserita insufficienza della documentazione bancaria prodotta in fase monitoria è, parimenti, inammissibile, poiché priva di decisività, in quanto, nel giudizio di opposizione, la Banca aveva prodotto copia del contratto e lo svolgimento integrale del conto, consentendo l’espletamento di una consulenza tecnica contabile e assolvendo al proprio onere probatorio[4]. La Corte d’Appello non aveva potuto, quindi, che trarre le dovute conseguenze, in applicazione del principio di non contestazione.
Difatti, come puntualmente evidenziato nell’annotata ordinanza, con l’opposizione a decreto ingiuntivo si instaura, difatti, un normale procedimento di cognizione, in cui il creditore opposto può produrre nuove prove a integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria e il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l’emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso; ne consegue che l’accertamento dell’esistenza del credito travolga e superi le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria[5].
Qui il testo integrale dell’ordinanza.
[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761, con nota di M. Cattani, Sull’onere della specifica contestazione da parte del datore di lavoro dei conteggi relativi al quantum delle spettanze richieste dal lavoratore., in Giust. civ., fasc. 7-8, 2002, 1909.
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre 2015, n. 19896 in dejure.it.; Cass. Civ., Sez. II, 20 novembre 2008, n. 27596 in dejure.it.; Cass. Civ., Sez. II, 22 ottobre 2018, n. 26624 in dejure.it.
[3] Così, Cass. Civ., Sez. I, 4 aprile 2019, n. 9526, con nota di C. Trapuzzano, Ricostruzione rapporti di conto corrente: la mancanza di estratti non implica necessariamente l’accertamento negativo del credito, in Ilprocessocivile.it, 8 luglio 2019.
[4] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2018, n. 15148 in dejure.it.; Cass. Civ., Sez. I, 9 agosto 2019, n. 21227 in dejure.it.
[5] V. Cass. Civ., Sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927, in dejure.it.
Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it