Nota a Trib. Cagliari, 16 luglio 2026, n. 1828.
Segnalazione a cura dell'Avv. Marcello Colamatteo.
1. Premessa e oggetto della decisione.
Con la sentenza n. 1828 del 16 luglio 2026, il Tribunale di Cagliari torna a pronunciarsi sulla validità della procura sostanziale conferita da un istituto di credito a una società di servicing per la gestione dei cosiddetti «crediti anomali».
Sul solco dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28803/2019, il giudice sardo, accogliendo l’opposizione proposta dagli ingiunti, ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda monitoria, ritenendo nulla, per indeterminatezza dell’oggetto, la procura notarile rilasciata dalla banca mandante e, conseguentemente, insussistente la legittimazione attiva della mandataria che aveva promosso il procedimento. In particolare, il Tribunale ha:
- confermato la nullità di una procura che individui il proprio oggetto mediante il solo riferimento ai «crediti anomali», ribadendo la necessità di una puntuale identificazione dei rapporti interessati dal potere rappresentativo;
- rafforzato l’onere di tempestiva reazione della parte che intenda sanare il vizio;
- escluso la possibilità di una sanatoria successiva in mancanza di una tempestiva produzione documentale;
- ribadito la rilevabilità del difetto di rappresentanza in ogni stato e grado del giudizio.
2. La nullità della procura per indeterminatezza dell’oggetto.
Più nel dettaglio, gli opponenti, dopo aver inizialmente contestato nel merito la pretesa creditoria, successivamente, nelle note di trattazione scritta hanno sollevato l’eccezione di nullità della procura notarile rilasciata dalla banca mandante alla società di servicing, in quanto “conferita per la gestione di «crediti anomali», formula da intendersi del tutta indeterminata”.
Ebbene, il Tribunale isolano rileva che la procura, “prodotta dalla società ricorrente in via monitoria, quale documento fondante la propria legittimazione, attribuisce alla mandataria il potere di rappresentanza sostanziale e processuale «per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali e delle proprie cause passive connesse a posizioni per cui sussistono tali crediti anomali». Tale “formula è, nella sua essenza, la medesima scrutinata e dichiarata nulla dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 28803/2019”. Secondo i Giudici di Piazza Cavour, invero, «È nulla, per indeterminatezza dell’oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come “crediti anomali”, poiché tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell’impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione di “crediti anomali” formulata dalla Banca d’Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale»[1].
La motivazione della Suprema Corte, condivisa e fatta integralmente propria dal Tribunale sardo, muove dal generale principio di determinatezza (o determinabilità) dell’oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali, sancito dagli artt. 1346 e 1324 c.c. e presidiato dalla sanzione della nullità di cui all’art. 1418, comma 2, c.c. Tale requisito, come osservato dalla stessa Suprema Corte, «risponde senza dubbio alcuno alla tutela di un interesse pubblico (quale, se non altro, quello della serietà e certezza dei rapporti tra privati)». Inoltre, con specifico riferimento «al negozio unilaterale di procura, l’interesse pubblico alla determinatezza si salda con l’esigenza di tutela dell’interesse dei terzi che contrattano con il rappresentante, giusto il disposto dell’art. 1393 cod. civ.»[2].
Pertanto, secondo il Giudice cagliaritano, “applicando tali coordinate al caso concreto, la formula «crediti anomali» non soddisfa il requisito di determinatezza. Essa non viene «a tracciare con nettezza ciò che sta dentro e ciò che sta fuori dall’impegno negoziale»: rimane oggettivamente indeterminato se nella categoria rientrino i crediti contestati, quelli prescritti, quelli nascenti da titoli invalidi. «In tale procura non risulta (…) indicato, in effetti, dove principi e dove finisca l’assunta anomalia ovvero non regolarità dei crediti a cui il medesimo negozio intenderebbe fare riferimento» (così Cass. civ. n. 28803 cit., in motivazione)”.
3. Conseguenze: difetto di legittimazione attiva e revoca del decreto ingiuntivo.
La nullità della procura sostanziale “travolge, a monte, la legittimazione” della mandataria. Il decreto ingiuntivo “è stato, dunque, richiesto ed emesso su ricorso di un soggetto che, ab origine, non poteva ritenersi munito del potere di rappresentare la creditrice”.
Per di più, tale difetto, “attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio[3], e comporta il rigetto della domanda proposta in via monitoria”.
Il giudicante precisa, inoltre, che “sul piano della qualificazione processuale (…) l’iniziativa degli opponenti non integra una domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della procura – che avrebbe richiesto una espressa declaratoria nel dispositivo – bensì un’eccezione in senso lato, volta a privare di fondamento l’azione monitoria facendo valere il difetto di un presupposto processuale la cui assenza preclude l’esame del merito e impone il rigetto in rito della domanda.
Non solo, ma il Tribunale esclude altresì che l’intervento della società cessionaria possa sanare il vizio originario. “La successione a titolo particolare nel diritto controverso” infatti, “presuppone un processo validamente incardinato dal titolare del diritto o da un suo rappresentante munito dei necessari poteri; se il ricorso monitorio fu proposto da un soggetto che, in forza di procura nulla, non aveva il potere di spendere il nome del creditore, nessuna successione processuale può utilmente configurarsi”[4].
Per effetto, l’opposizione è stata accolta, con conseguente:
- revoca del decreto ingiuntivo;
- rigetto della domanda monitoria per difetto di legittimazione attiva della mandataria;
- assorbimento di tutte le ulteriori questioni di merito (anatocismo, usura, CMS, CIV, CDF, validità dei contratti, fideiussioni, prescrizione);
- condanna della società mandataria e della società intervenuta alle spese di lite.
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[1] Cfr. Cass., ord. n. 28803/2019.
[2] Infatti, il Giudice sardo ricorda che, come “già affermato dalle Sezioni Unite – «il conferimento del potere di rappresentanza, sia nella forma esplicita della procura (art. 1392), sia come facoltizzazione implicita in altro negozio, consiste sempre in una dichiarazione unilaterale ricettizia»” (Cfr., Cass. civ. Sez. Un., n. 22234/2009, richiamata da Cass. n. 28803/2019).
[3] Cfr. Cass. civ. Sez. Un., n. 24179/2009.
[4] Sul punto viene richiamata la sentenza n. 425/2024 della Corte d’App. di Cagliari che, come ricorda il giudicante, in un caso analogo, ha statuito che, “a fronte della nullità della procura (…) per ‘crediti anomali’, «nessun rilievo possono assumere gli interventi effettuati ai sensi dell’art. 111 c.p.c. dalle cessionarie dell’originario credito” della mandante, “quali successori a titolo particolare», proprio perché «la cedente non è parte in causa e il credito oggetto di cessione non è stato fatto valere in giudizio davanti al Tribunale né dal suo titolare né da altro soggetto munito di valido potere di rappresentanza, stante la mancata tempestiva sanatoria, talché il credito, oggetto di cessione, è rimasto estraneo al theta decidendum».
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Info sull'autore
Laureata presso Università degli studi di Cagliari, avvocata, iscritta presso l’ordine degli avvocati di Oristano, con pluriennale esperienza nell’ambito del diritto bancario e finanziario (sia nella difesa attiva e passiva degli Istituti di Credito sia, attualmente, nella difesa stragiudiziale e giudiziale degli utenti bancari). Si occupa di contenzioso civile, con un focus particolare nelle cause di diritto bancario e finanziario, diritto dei consumatori, crisi d'impresa e sovraindebitamento, procedure esecutive, diritto del lavoro, diritto di famiglia, responsabilità professionale, usucapioni, locazioni e diritto successorio ed ereditario e recupero crediti. Advisor e legale nelle procedure di sovraindebitamento e di gestione della crisi d’impresa e abilitata come Gestore della Crisi da sovraindebitamento.