Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte Costituzionale:
1) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, e dal Giudice onorario di pace di Benevento in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, per il profilo della limitazione del diritto di agire in giudizio in forza dell’attribuzione al cancelliere del potere di decidere dell’iscrizione a ruolo della causa;
2) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge n. 207 del 2024, sollevata, con le ordinanze indicate in
epigrafe, dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, e dal Giudice onorario di pace di Benevento in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per i profili della limitazione del diritto di agire in giudizio in forza di un onere fiscale privo di collegamento con un obiettivo di
razionalizzazione del servizio giustizia e della lesione del principio di eguaglianza.