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Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 30161 del 22.11.2018 
di Donato Giovenzana


Gli illeciti commessi dal promotore finanziario, oggetto di una sentenza penale – di proscioglimento per prescrizione – in esito ad un procedimento penale, che non ha visto la partecipazione dell’istituto di credito, non consente all’investitore di rivalersi sulla Banca, in quanto per il “giudicato esterno” si impone la coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile.
 
Infatti la Suprema Corte ha richiamato il suo consolidato orientamento secondo il quale ha avuto modo di precisare come sia al riguardo necessario che vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile, in particolare evidenziando che non soltanto l’imputato ma anche il responsabile civile e la parte civile debbono aver partecipato al processo penale, in quanto l’art. 654 c.p.p. ( diversamente dall’art. 652 c.p.c. relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno ) esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata partecipazione.
 
I Supremi Giudici hanno ribadito che solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ( per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ) pronunziata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile ( o amministrativo ) per le restituzioni ed il risarcimento del danno, e non anche la sentenza di non doversi procedere ( oltre che per amnistia ) come nella specie perché il reato è estinto per prescrizione, cui non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto, sicché in tale ipotesi il giudice civile deve procedere autonomamente all’accertamento ed alla valutazione dei fatti.
 
La Cassazione al riguardo ha altresì confermato:
 
a) quanto al profilo oggettivo, che la condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione anche dell’esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito;
 
b) in ordine al profilo soggettivo, come sia indefettibilmente necessaria la coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile, e cioè che non soltanto l’imputato ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale.
Qui la pronuncia: Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 30161 del 22.11.2018