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Nota a Cass. Pen., Sez. II, 10 luglio 2020, n. 25975.
di Donato Giovenzana
La Suprema Corte,
- posto che l’imputato aveva utilizzato l’assegno per pagare la merce, accreditandosi falsamente come congiunto di una cliente della vittima e compilando l’assegno prelevato dal blocchetto completo senza esibire alcun documento d’identità,
- rilevato che la sentenza della Corte territoriale espone tutti i dati di fatto indicativi della consapevolezza dell’imputato circa la provenienza delittuosa del titolo di credito,
ha ritenuto l’apparato argomentativo coerente con i dati probatori.
In subjecta materia, la Cassazione ha ricordato che costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui
“la ricezione di moduli di assegni in bianco, in violazione delle norme che regolano la circolazione dei titoli di credito, rappresenta elemento logico circa la consapevolezza della provenienza delittuosa dell’assegno trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata”.
Per il che il ricorso dell’imputato è stato rigettato.
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