Nel caso di specie, il cliente proponeva ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della cessionaria del credito originariamente vantato dalla banca mutuante, per ottenere copia del contratto di mutuo, degli estratti del conto corrente e delle comunicazioni periodiche ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB.
Il Tribunale adito riteneva la domanda non sufficientemente provata e invitava il ricorrente a chiarire in base a quale norma il diritto previsto dall’art. 119, comma 4, TUB potesse essere esercitato anche nei confronti della cessionaria, con particolare riferimento agli estratti del conto corrente e alle comunicazioni periodiche.
Con memoria integrativa, il ricorrente evidenziava anzitutto che l’art. 1262 c.c. stabilisce che “il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso”. Tale disposizione non risulta derogata né dall’art. 58 TUB né dalla legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti. Dall’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale emergeva, inoltre, che la cessionaria era subentrata nella posizione della cedente nei contratti, con assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai rapporti. Tra questi obblighi il ricorrente ricomprendeva anche quello di consegnare al cliente la documentazione bancaria. Il ricorrente rilevava, altresì, che la mandataria incaricata dalla cessionaria aveva trasmesso una dettagliata precisazione del credito residuo, attività che presupponeva la disponibilità dei dati necessari alla ricostruzione del rapporto.
A seguito dei chiarimenti offerti, il Tribunale riteneva il diritto alla consegna fondato su idonea prova scritta ed emetteva il decreto ingiuntivo direttamente nei confronti della cessionaria.
In conclusione, la cessione del credito non può comprimere né rendere più gravoso il diritto del cliente alla documentazione bancaria. Se il cessionario è subentrato nei rapporti disponendo dei relativi documenti, la richiesta ex art. 119, comma 4, TUB può essere rivolta direttamente nei suoi confronti.