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Nota a Trib. Macerata, 31 agosto 2026, n. 562

Massima redazionale

In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell’art. 1264 c.c., quantomeno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso (come nella specie) abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.

Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto; quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 TUB.

Come statuito dalla Suprema corte di Cassazione “una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima[1], ovvero, più specificamente, che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta[2]. Va, dunque, tenuto presente che:

a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità[3];

b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;

c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell’esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell’inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB.

Sulla base di tali puntualizzazioni, pertanto, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, occorre distinguere il caso in cui è contestata la esistenza del contratto di cessione dal caso in cui sia semplicemente contestata la inclusione del credito nell’oggetto della cessione. Invero, quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.

Nella specie, l’opposta ha adempiuto all’onere probatorio sulla stessa incombente in quanto ha prodotto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, in cui sono indicati i crediti ceduti per tipologia e periodo. Tali elementi risultano sufficienti a far ritenere inclusi nell’operazione anche i crediti azionato dall’odierna opposta. Invero, i crediti fatti valere dalla opposta posseggono tutti i requisiti indicati nell’avviso di cessione atteso che:

A) derivano dal contratto di prestito specificamente indicato;

B) che con missiva era stato comunicato il recesso da tutti i rapporti bancari e intimato alla debitrice principale e ai fideiussori il pagamento delle somme dovute in forza di tutti i rapporti;

C) che con sentenza del 15.06.2018 il Tribunale di Macerata dichiarava il fallimento della società garantita.

Dette indicazioni, unitamente al possesso da parte della opposta dei contratti di finanziamento, delle fideiussioni, della corrispondenza intercorsa tra la cedente ed il debitore ceduto e alla dichiarazione sottoscritta dalla cedente nella quale si fa espresso riferimento sia alla cessione che ai crediti azionati in via monitoria, consentono di ritenere provava indiziariamente sia la esistenza del contratto che la inclusione dei crediti azionato in via monitoria nella cessione de qua.

Difatti, nonostante una parte della giurisprudenza escluda che la dichiarazione del cedente possa assumere valore probatorio, non essendo una confessione (in quanto non proviene da una parte processuale) e nemmeno un documento (essendo predisposta in funzione del giudizio), altra parte ammette che detta dichiarazione[4] possa costituire prova della cessione. Infatti, detta prova può essere fornita con ogni mezzo[5], sicché la dichiarazione sottoscritta dalla cedente, la quale attesta che il credito è stato da essa ceduto alla cessionaria, rappresenta, unitamente ad altri elementi – tra i quali la mancata allegazione, da parte dell’opponente, di aver ricevuto analoga richiesta di pagamento dalla cedente, nonché la mancata dimostrazione del pagamento – prova sufficiente della titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria.

Quale ulteriore elemento, va evidenziato che la cedente non avrebbe certamente interesse a dichiarare l’intervenuta cessione laddove questa non fosse stata stipulata. Tali produzioni, unitamente al possesso da parte della opposta della documentazione contrattuale e della corrispondenza intercorsa tra l’istituto di credito e l’opponente consentono di ritenere provata la titolarità del credito in capo alla opposta.

 

 

 

 

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[1] Così espressamente Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997, per cui: “D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti; tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio; esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente“.

[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. Civ., Sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116.

[3] V. Cass. n. 33966/2025: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell’ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale”.

[4] La Corte di Cassazione afferma possa costituire un elemento indiziario importante: cfr. Cass. n. 17944/2023.

[5] Cfr. Trib. Napoli, 3 marzo 2022; Trib. Vicenza, 29 giugno 2022, n. 131.

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