Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale di Milano ha statuito che:
«[…] sono fondate le ulteriori domande, relative alla indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse e delle ulteriori condizioni economiche tenuto conto del rinvio, ai fini della determinazione del tasso variabile, all’Euribor a 3 mesi senza indicazione della base di riferimento nonché dell’omessa allegazione al contratto del piano di ammortamento e della impossibilità di ricostruzione del piano di rimborso del mutuo… – in tema di tasso variabile pattuito con riferimento alle oscillazioni nel tempo del parametro costituito dall’Euribor 3M, è stato evidenziato come tale indice variabile debba essere individuato in maniera univoca, affinché altrettanto univoca sia anche la determinazione del TAN, per il periodo successivo alla conclusione del contratto…Applicando i principi espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata, tenuto conto della omessa esplicitazione in contratto della base di calcolo 360 o 365 ai fini dell’individuazione del parametro Euribor a 3 mesi sulla cui base calcolare il tasso di interesse, a partire dal terzo mese successivo alla stipula del contratto, e considerati altresì i pacifici divergenti risultati derivanti dall’applicazione del divisore utilizzato, deve dichiararsi la nullità dell’art. 4 delle condizioni generali del mutuo per indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse.».
«L’assenza, al momento della stipula del contratto, del piano di ammortamento con l’indicazione delle rate di rimborso (numero e composizione delle rate di rimborso) e, in particolare, con la ripartizione per quote di capitale e di interessi, ha impedito ai contraenti di rappresentarsi – sia pure indicativamente (trattandosi di mutuo a tasso variabile) – quale sarebbe stata la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione (Cass., n. 7382\2025 cit.) e, più in generale, impedisce di affermare che il contratto di mutuo contenesse le indicazioni proprie del tipo legale, comprensive del numero e della composizione delle rate di rimborso con ripartizione delle quote per capitale e per interessi (SS.UU. 15130\2024 cit.). Da tali considerazioni discende la nullità del contratto, anche relativamente a questo profilo, per indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto.».