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Nota a CGUE, 11 giugno 2026, C-65/25.

Massima redazionale

Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C‑65/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 22 ottobre 2024, dichiara:

«La direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, in particolare il suo articolo 10, e la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione,

devono essere interpretate nel senso che:

esse non si applicano a una normativa nazionale in materia di cessioni in blocco di crediti deteriorati che, per quanto riguarda il periodo anteriore alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2021/2167, non prevedeva che siffatti contratti dovessero avere forma scritta e dalla quale derivava che le persone fisiche o giuridiche, la cui attività consisteva nel procedere a siffatte cessioni di crediti, non fossero soggette a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità nazionale competente in materia di lotta al riciclaggio.».

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