Nota a Cass. Civ., Sez. I, 2 giugno 2026, n. 17409.
Massima redazionale
La giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di affermare che, in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall’art. 117, comma 1, TUB, deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti[1]. Le Sezioni Unite hanno affermato che il vincolo di forma imposto dal legislatore è “composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale“[2]. L’affermazione è, tuttavia, (come si legge proprio in Cass. n. 18230 del 2024, richiamata dalla corte dorica) da intendere nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma contempla, difatti, uno specifico obbligo dell’istituto di credito che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l’esercizio dei diritti da parte del cliente. In passato, questa Corte ha avuto occasione di rilevare, se pure con riferimento alla materia dell’intermediazione finanziaria, che la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso[3]. La conclusione è da confermare in tema di contratti bancari[4]. Si osserva, in proposito, infatti, che l’art. 117, comma 1, TUB, nel prevedere che “(i) contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente“, reca una formulazione sovrapponibile a quella che l’art. 23, comma 1, TUF riserva ai contratti aventi a oggetto servizi di investimento; inoltre, l’art. 127 TUB, nella versione applicabile ratione temporis alla presente vicenda, disponeva, come l’art. 23, comma 3, TUF, che detta nullità potesse essere fatta valere solo dal cliente.
In un tale quadro di corrispondenza degli elementi normativi, è possibile cogliere, anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazione finanziaria, una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte e a cui lo stesso si accinge ad aderire. Quindi, pure in tema di contratti bancari, vale la conclusione cui sono pervenute le Sezioni Unite, allorquando esse hanno evidenziato come il dato della sottoscrizione dell’intermediario risulti “assorbito”, quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia stato raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest’ultimo di un esemplare del medesimo, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa“. Una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest’ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell’accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, proprio da questi comportamenti concludenti, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l’esecuzione del contratto; in tal modo, il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto.
Nel caso di specie, in relazione a uno dei rapporti di conto corrente risulta documentata la proposta contrattuale della Banca e la dichiarazione di accettazione nella quale il cliente dà atto di averla ricevuta (“…Abbiamo ricevuto la vostra lettera qui di seguito trascritta e gli allegati in essa citati e ci dichiariamo d’accordo sull’intero contenuto della stessa”). Analogamente con riguardo all’altro c/c è stata parimenti documentata la proposta dell’Istituto, il cui testo viene integralmente riportato, unitamente alla sottoscrizione del cliente per conferma della proposta ricevuta ed accettazione della stessa (allegato 4 “…Diamo atto, inoltre, che un esemplare del presente contratto ci viene da Voi consegnato insieme ad una copia dell’apposito foglio informativo…”). Non può, pertanto, condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i rapporti di conto corrente posti a base della pretesa monitoria, per il solo fatto che l’opposta non aveva fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, affermandone la nullità, per difetto del requisito di cui all’art. 117, comma primo, TUB senza considerare che nel contratto di conto corrente risulta soddisfatto l’obbligo della forma scritta ad substantiam, anche nel caso di sottoscrizione da parte del solo correntista, quando la copia prodotta in giudizio dal cliente rechi la dicitura “un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato” ben potendo il consenso della banca come si è detto desumersi alla stregua di comportamenti concludenti posti in essere dall’istituto precedentemente alla produzione in giudizio dei contratti ed esternati nel corso dei rapporti, fra i quali, vanno menzionati la predisposizione del testo contrattuale, la raccolta della sottoscrizione del cliente e la comunicazione degli estratti conto che non erano mai stati contestati. La Corte territoriale si è limitata a considerare il momento della produzione in giudizio dei contratti senza dare rilievo a quei comportamenti concludenti realizzati in precedenza, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l’esecuzione del contratto.
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[1] Cfr. Cass. n. 28500/2023. Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto.
[2] Il riferimento è a Cass., Sez. Un., n. 898/2018.
[3] Così, con riguardo all’art. 6, comma 1, lett. c), L. 2 gennaio 1991, n. 1, Cass. 18 novembre 2021, n. 3534. Con riguardo all’art. 23 TUF, Cass. 20 settembre 2013, n. 21600.
[4] Cfr. Cass. n. 16070/2018.
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