Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, risultava la sussistenza del versamento, in relazione all’infortunio in oggetto, di una somma pari a euro 472.000,00, da parte di una compagnia assicuratrice terza, in base a una polizza infortuni stipulata. Ebbene, secondo il giudice milanese, tale erogazione costituisce circostanza rilevante ai fini del decidere, tenuto conto del principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui l’assicurato non può cumulare l’indennizzo dovuto per effetto dell’assicurazione contro gli infortuni con il risarcimento dovuto dal terzo responsabile dell’infortunio[1].
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[1] Cfr. Cass. n. 13233/2014; Cass., Sez. Un., n. 12565/2018.