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Nota a Trib. Verona, Sez. II, 27 maggio 2026, n. 1117.

Massima redazionale

Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale di Verona ha affermato il principio per cui i profili di un’eventuale responsabilità risarcitoria dell’Istituto di credito, per inadeguata valutazione del merito creditizio, non possano essere validamente invocati dallo stesso debitore che abbia fruito del finanziamento. 

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