Nota a Trib. Pisa, 28 aprile 2026, n. 458.
Massima redazionale
Nel merito, parte attrice lamenta che la clausola di determinazione degli interessi sia nulla per indeterminatezza, siccome in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 117 TUB e dell’art. 1284 c.c., e dell’art. 33, comma 2, lett. n), cod. cons. Segnatamente, la clausola prevederebbe un limite massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti abbiano concordato il tasso applicabile entro la forbice prevista, né quale delle parti abbia il potere di procedere alla relativa quantificazione.
Reputa il Tribunale che la censura sia fondata.
Com’è noto, in tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso; analoga regola vale con riguardo all’obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall’art. 117, comma 4, TUB[1].
Ciò premesso, nel caso di specie, l’analisi, in contratto, delle condizioni applicabili alla carta di credito revolving non consente di individuare criteri estrinseci oggettivi tali da rendere quantomeno determinabile il tasso di interesse, nell’ambito dei valori minimi e massimi indicati. Una clausola così pattuita è quindi nulla in considerazione dell’indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse in concreto applicabile, dovendosi anche escludere che il tasso così indicato possa essere successivamente e unilateralmente individuato da una delle parti e, in particolare, dall’istituto bancario, atteso che i requisiti di forma e il contenuto minimo del contratto, ai sensi dell’art. 117 TUB vanno valutati con riferimento al momento della stipula del contratto di finanziamento[2].
Né, tantomeno, il vizio di indeterminatezza è suscettibile di essere sanato ex post con la trasmissione della carta di credito revolving, in occasione della quale avrebbe indicato il tasso in concreto applicato, ricompreso nel range indicato nelle condizioni di contratto. Invero, com’è noto, il vizio genetico del contratto non è sanabile in un secondo momento, ossia in una fase essenzialmente esecutiva, peraltro con un’indicazione unilaterale del tasso di interesse[3], rimessa alla discrezionalità di uno dei contraenti.
Non rileva, parimenti, la circostanza che in concreto sia stato applicato un tasso di interesse inferiore al massimo indicato nella forbice di cui alla primigenia pattuizione: a tacersi del fatto che predicare un effetto favorevole rispetto ad un tasso indeterminato appare un’operazione non esente da censure, è stato sostenuto che “l’indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023)”.
Irrilevanti, in caso di nullità della primigenia pattuizione, sono le modifiche unilaterali ex art. 118 TUB.
Da ultimo, non è pertinente il richiamo della convenuta all’istituto dell’exceptio doli generalis, con cui dovrebbe paralizzarsi la condotta, stigmatizzata, del cliente, che pretende di far valere la nullità del rapporto a notevole distanza di tempo dalla stipula, mentre ha continuato – anche pendente la lite – ad utilizzare la carta di credito. Sul punto, infatti, a parte la non corretta sovrapposizione di norme attizie (imperative) e norme comportamentali, il divieto di venire contra factum proprium presuppone “un affidamento incolpevole della banca, che non può sussistere quando la causa di invalidità riguarda una disciplina che l’intermediario aveva l’obbligo professionale di conoscere”[4].
Infine, la condotta acquiescente del cliente, serbata per anni, non può condurre ad una convalida del negozio nullo, per evidente difetto dei presupposti ex artt. 1423 e 1424 c.c.
In accoglimento della domanda attorea deve dichiararsi la nullità della clausola di determinazione degli interessi dell’apertura di linea di credito con carta di credito revolving, e per l’effetto trova applicazione il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB, ossia il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi antecedenti alla data di stipula del contratto.
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[1] Cfr. Cass. 13 giugno 2024, n. 16456; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110.
[2] V. Trib. Milano, Sez. VI, n. 8364/2024; Trib. Milano, Sez. VI, n. 6822/2025.
[3] Cfr. App. Milano, 22.10.2025.
[4] Cfr. App. Milano, 08.10.2025.
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